Contenzioso

Prescrizione quinquennale per i contributi di mobilità

di Matteo Prioschi


Gli importi pagati dal datore di lavoro in caso di messa in mobilità dei dipendenti sono contributi e in quanto tali sono soggetti alla prescrizione quinquennale. Questa la posizione espressa dalla Cassazione nella sentenza 672/2018, relativa al ricorso con cui l'Inps si è opposta alla decisione della Corte d'appello. Secondo l'Inps tali importi non sono contributi perché l'articolo 5 della legge 223/1991 che li determinava è rubricato “criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese”

Secondo l'istituto di previdenza “onere” avrebbe un contenuto più ampio della parola contribuzione. Inoltre gli importi non erano correlati alla retribuzione ma all'assegno di mobilità pagato al lavoratore e gli stessi non erano destinati alle gestioni previdenziali ma a quella degli interventi assistenziali.

Va rilevato, peraltro, che nel frattempo il comma 4 dell'articolo 5 e relativi oneri sono stati eliminati dalla legge 92/2012.

I giudici non condividono la posizione dell'Inps. Sul piano formale gli importi erano contributi in quanto qualificati come tali dall'articolo 3, comma 3, della legge 223/1991 (anch'esso abrogato). L'articolo 5 faceva riferimento a oneri perché si occupava anche di ulteriori requisiti. Inoltre tali importi avevano lo scopo di finanziare l'indennità di mobilità, che era una prestazione previdenziale secondo i giudici. E che si tratti di contributi c'era anche il fatto che si applicava l'automaticità delle prestazioni, per cui, anche a fronte del mancato pagamento da parte del datore di lavoro, i dipendenti avrebbero incassato comunque la prestazione. E a conferma della decisione i giudici hanno richiamato sentenze precedenti con cui tali oneri sono stati considerati contributi.

Peraltro, rileva la Cassazione «le somme in questione rientrano de plano nella stessa definizione di contribuzione dedotta dall'Inps in ricorso, trattandosi appunto di somme di danaro versate da parte del datore di lavoro e/o del lavoratore agli enti previdenziali per la tutale previdenziale rientrante sotto il secondo comma dell'articolo 38 della Costituzione».

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