Contenzioso

Il diritto alla reintegra non scompare con le tutele crescenti

di Daniela Fargnoli


Il diritto alla reintegrazione sul posto di lavoro non scompare con le tutele crescenti. La giurisprudenza, infatti, ha individuato una lunga lista di casi nei quali, anche dopo l'approvazione del d.lgs. 23 del 2015, continua ad applicarsi la tutela “forte”.
Il caso più evidente è quello del licenziamento ritorsivo. Il Tribunale di Roma, in presenza di un licenziamento intimato come ritorsione alla decisione del lavoratore di impugnare alcune sanzioni disciplinari, ha condannato l'azienda a reintegrare il dipendente (Trib. Roma, 24.06.2016).
La reintegra sopravvive anche nel caso del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, qualora questo sia solo fittizio ma, nella realtà, non esista, essendo precostituito dall'azienda con intento fraudolento, al sol fine di sottrarsi alle possibili conseguenze della tutela reale (Trib. Taranto, 21.04.2017).
La reintegra del dipendente è stata anche accordata in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto in assenza di prova della fondatezza del recesso (Trib. Milano, 5.10.2016), oltre che di licenziamento orale nel quale non è stata data evidenza dei requisiti formali e sostanziali del provvedimento espulsivo (Trib. Chieti, 30.03.2017).
Divergenti sono state, invece, le pronunce in tema di licenziamento per mancato superamento del periodo di prova in presenza di patto di prova nullo.
In tale ipotesi, alcuni Giudici hanno optato per il riconoscimento dell'indennità economica, previa risoluzione del rapporto di lavoro, come previsto dalle tutele crescenti per l'assenza di giusta causa o giustificato motivo (Trib. Roma, 6.11.2016 e Trib. Milano, 8.04.2017); mentre altri per la reintegra e le relative conseguenze risarcitorie, ai sensi del II comma dell'art. 3 (Trib. Milano, 3.11.2016 e Trib. Torino, 16.09.2016). E' invece pacifico che, in assenza di patto di prova scritto, si applicheranno le regole ordinarie del licenziamento illegittimo.
La giurisprudenza ha anche sollevato il dubbio sulla conformità delle ‘tutele crescenti' al dettato costituzionale.
Il Tribunale di Roma (ordinanza del 26.07.2017), infatti, ha sollevato la questione di legittimità in relazione agli artt. 3, 4, 76 e 117, I comma, della Costituzione, chiedendo alla Consulta di chiarire se il regime sanzionatorio previsto dal d.lgs. 23/2015 possa risultare discriminatorio verso i neoassunti (destinatari di regole diverse e peggiorative rispetto a quelle applicabili ai vecchi assunti). Inoltre, il Tribunale ha sollevato il dubbio che il regime indennitario risulti inadeguato a compensare i danni conseguenti al licenziamento illegittimo.
La Corte ancora non si è pronunciata sul tema, anche se già in passato ha ritenuto lecita la scelta del legislatore di applicare regole diverse in funzione della diversa data di assunzione dei lavoratori.

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