Contenzioso

Prestazioni gratis nel mirino del Fisco

di Rosanna Acierno

L’elevato numero di prestazioni gratuite rese nei confronti di terzi clienti e la relativa giustificazione addotta dal professionista di «rinuncia al compenso» sono elementi idonei a far ritenere inattendibile la contabilità e, conseguentemente, a consentire di procedere con l’accertamento induttivo ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del Dpr 600/73.

Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 6215 depositata ieri, pronunciandosi sulla legittimità di accertamenti che, negli ultimi tempi, sono sempre più frequenti e stringenti anche nei confronti di quei professionisti che dichiarano, comunque, compensi congrui e coerenti agli studi di settore.

Sempre più spesso, il Fisco pone l’attenzione sullo scostamento tra le prestazioni di servizio rese che risultano in anagrafe tributaria in un determinato periodo di imposta e le corrispondenti fatture emesse per tali servizi.

La vicenda a base della pronuncia trae origine da un accertamento induttivo ai fini Irpef, Irap e Iva che, per gli anni 2007 e 2009, era stato effettuato dalle Entrate nei confronti di un avvocato, sulla base dell’esiguità dei compensi dichiarati rispetto alle prestazioni di servizio rese nei medesimi periodi di imposta accertati. Impugnati gli atti impositivi, la Ctp accoglieva i ricorsi introduttivi dell’avvocato, mentre la Ctr Campania accoglieva l’appello proposto dall’ufficio delle Entrate.

Secondo il Giudice di appello, infatti, la rinuncia «diffusa e sistematica» ai compensi per l’assistenza da parte dell’avvocato in contenziosi instaurati dinanzi al Tribunale, civile e amministrativo, anche di valore elevato, consentirebbe all’Ente accertatore di ritenere inattendibile la contabilità e di procedere con la rideterminazione induttiva dei maggiori redditi professionali.

L’avvocato impugnava la sentenza della Ctr per cassazione, eccependo, non solo l’erroneità del giudizio per non aver accolto le giustificazioni di rinuncia al compenso addotte dallo stesso professionista e confermate dai terzi clienti, ma anche l’omessa pronuncia del giudice di secondo grado sulla inammissibilità dell’appello per nullità della delega conferita al funzionario che lo aveva sottoscritto e sulla mancanza di autonoma organizzazione e, conseguentemente, sulla illegittimità della maggiore Irap accertata.

Pur accogliendo le eccezioni sollevate in merito all’omessa pronuncia sulla nullità della delega per la sottoscrizione dell’appello e sulla illegittimità della maggiore Irap accertata e rinviando, per questo, il giudizio a un’altra sezione della medesima Ctr, la Cassazione ha respinto la doglianza sulla erroneità del giudizio. Ad avviso dei giudici supremi, infatti, il ridotto numero delle fatture emesse e l’esiguità degli importi fatturati a titolo di compenso, a fronte delle numerose prestazioni di servizio professionale rese, confliggono con le più elementari regole di ragionevolezza.

Pertanto, in un simile scenario, le eventuali dichiarazioni rese da alcuni clienti del professionista in merito alla presunta gratuità della prestazione o alla rinuncia al compenso non sono idonee a superare le presunzioni di evasione addotte dall’ufficio, in quanto prive di intrinseca credibilità.

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