Contenzioso

La Pa blocca l’impresa? Danni da liquidare in base ai mancati utili

di Guglielmo Saporito

La pubblica amministrazione che ostacola l’attività di un imprenditore paga i danni, quantificati in relazione agli utili che risultano dai bilanci depositati. Questo è l’innovativo principio posto dal Consiglio di Stato nella sentenza 1457 del 6 marzo 2018.

La novità consiste nel collegamento tra l’ingiusto ritardo e l’attività economica danneggiata: nel caso deciso si discuteva di due anni di attività turistico balneare, paralizzata dal ministero per i Beni e le attività culturali. In un Comune alle porte del Salento, un imprenditore aveva investito risorse su circa 40mila metri quadrati, ristrutturando alcuni trulli e collocando opere accessorie ad un’iniziativa balneare. Per due volte la Soprintendenza per i beni archeologici aveva fermato l’iniziativa, subendo peraltro due annullamenti dal locale Tar.

Riattivata l’iniziativa, l’imprenditore ha chiesto al ministero un congruo risarcimento, sottolineando l’accanimento dell’amministrazione, nonché la sproporzione tra la paralisi imposta ed i presunti valori archeologici che si intendevano tutelare. La novità della pronuncia 1457/2018 consiste nel ragionamento utilizzato per quantificare il risarcimento: senza ricorrere a consulenze esterne, i giudici hanno accordato fiducia ai bilanci dell’impresa, quantificando gli utili perduti .

Applicando princìpi posti dalla Corte di cassazione (sentenza 500/1999) e le norme del processo amministrativo, il risarcimento mitiga l’impatto dell’amministrazione sui cittadini. Utilizzando per la prima volta, a quanto è dato leggere nelle sentenze amministrative, il principio di accountability , cioè la resa del conto delle proprie azioni. Resa del conto significa anche quantificazione dei danni, che il Consiglio di Stato ha effettuato utilizzando strumenti economici, senza ricorrere a parametri di equità o riduzione forfettaria in nome di un «interesse pubblico asseritamente prevalente».

Superando quindi precedenti orientamenti (Consiglio di Stato 1271/2011) che avevano riconosciuto importi forfettari (15mila euro per un biennio di ritardo in edilizia, indennizzando sette punti di invalidità e la perdita dei capelli), la sentenza del 2018 valuta il mancato funzionamento dell’impianto produttivo, l’ostacolo all’attività di impresa e la carenza di guadagni.

I giudici hanno quindi indagato su ciò che sarebbe potuto avvenire senza gli ostacoli del ministero, ipotizzando ciò che sarebbe stato probabile che avvenisse («più probabile che non»): ne è scaturito il calcolo del tempo imprenditoriale perso (due anni), convertito poi in utili non percepiti.

All’impresa danneggiata spetteranno due anni di utili (detratte le imposte), con riferimento al periodo in cui la struttura ha operato a regime.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©