Contenzioso

Non sono retroattive le regole per il licenziamento collettivo dei dirigenti

di Giuseppe Bulgarini d'Elci


Le modifiche alla legge 223/1991 sui licenziamenti collettivi introdotte dall'articolo 16 della legge 161/2014, che hanno esteso alla categoria dei dirigenti l'applicazione della disciplina sulle procedure di riduzione del personale in cui sono coinvolti più di quattro dipendenti in un arco temporale di 120 giorni, non sono suscettibili di applicazione retroattiva. Pertanto, il licenziamento del dirigente intervenuto prima delle nuove disposizioni rimane fuori dal perimetro della disciplina sui licenziamenti collettivi. Né l'estensione ai dirigenti della previgente regolamentazione dei processi di riduzione del personale può intervenire per effetto di un'interpretazione conforme alla direttiva 98/59/Ce, sul rilievo che essa non opera alcuna distinzione tra le categorie dei prestatori di lavoro ai quali si applica la procedura di licenziamento collettivo.

La Corte di cassazione è pervenuta a queste conclusioni con sentenza 5513/2018, nella quale rimarca come il dato dirimente sia costituito dall'applicazione della disciplina nazionale sui licenziamenti collettivi “tempo per tempo vigente”, senza che sia possibile fare applicazione retroattiva delle nuove regole che hanno incluso i dirigenti tra i destinatari della procedura di licenziamento collettivo.

Le modifiche alla previgente disciplina nazionale traggono origine dalla sentenza della Corte di giustizia Ue del 13 febbraio 2014 nella causa C-596/12, la quale aveva indicato come la nozione di lavoratore abbia portata comunitaria e debba essere intesa nel senso più ampio possibile, ricomprendendovi anche la figura del dirigente. Corollario di questo assunto è stato, alla luce della pronuncia comunitaria, l'inadempimento della Repubblica Italiana per aver escluso, come emergeva dall'allora vigente articolo 4, comma 9, della legge 223/1991, la categoria dei dirigenti dalle tutele previste in presenza di riduzioni collettive di personale.

A distanza di pochi mesi dalla pronuncia comunitaria, il legislatore nazionale (legge 161/2014) ha integrato il dettato normativo includendo i dirigenti tra i lavoratori cui si applica la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, ma prevedendo per essi un regime sanzionatorio unicamente indennitario, con esclusione del reintegro.

Sulla scorta di questo rilievo, la Cassazione rigetta la tesi per cui l'esclusione del dirigente dal campo di applicazione della previgente disciplina sui licenziamenti collettivi fosse limitata alla procedura di mobilità per i lavoratori già in Cigs, non estendendosi, invece, ai licenziamenti per riduzione di personale secondo l'articolo 24 della legge 223/1991. Proprio il diverso regime sanzionatorio previsto in tale ipotesi, che includeva la tutela reale in caso di violazione dei criteri di scelta nella selezione dei dipendenti in esubero, esclude di poter ritenere inclusa la categoria dei dirigenti.

È solo, quindi, con le modifiche introdotte dalla legge 161/2014 per adeguare la legislazione interna sui licenziamenti collettivi alla normativa comunitaria che anche i dirigenti sono stati inclusi tra i destinatari delle disposizioni previste in materia dalla legge 223/1991. Non vi è, dunque, nessuno spazio per una applicazione retroattiva.

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