Contenzioso

Poligrafici, vigenza breve in attesa dell’allineamento dei contratti della filiera

di Rossella Quintavalle

Importante accordo, quello siglato il 19 febbraio 2018 tra la Commissione contrattuale Fieg-Asig e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa che decorre dal 1° aprile 2018 per scadere il 31 dicembre 2019. L'intento dei sottoscrittori è dare corso a un percorso di creazione di un unico contratto che riguardi il settore editoria e carta e per tale motivo la valenza è fissata già per la fine del prossimo anno al fine di favorire il progressivo allineamento dei contratti della filiera.
Di seguito alcune delle principali novità in rinnovo.

Aumenti contrattuali
I valori minimi tabellari sono incrementati per complessivi 90 euro a regime (riparametrati al 7° livello) comprensivi dell'indennità integrativa temporanea e corrisposti alle seguenti scadenze:

Minimi tabellari
-45 euro a decorrere dal 1° aprile 2018;
-20 euro a decorrere dal 1° aprile 2019
Oltre all'aumento dei minimi tabellari (si veda la tabella), in considerazione della ridotta vigenza contrattuale, viene introdotta una indennità integrativa temporanea (tabella) - non prorogabile - (pari a 25 euro per il 7° livello) da corrispondersi per le sole mensilità di novembre e dicembre 2019. Tali importi costituiscono base di calcolo per la tredicesima mensilità e per le maggiorazioni orarie legate ai turni di lavoro, lavoro festivo, flessibilità contrattuali (escluse le maggiorazioni relative al lavoro straordinario) e non produrrà effetti su eventuali trattamenti economici aziendali integrativi rispetto a quelli previsti dal Ccnl. Tale indennità, previo ulteriore specifico accordo, potrà divenire parte integrante dei minimi contrattuali a far data 1° gennaio 2020.

Assistenza sanitaria integrativa
Dal 1° aprile 2018, le aziende provvederanno ad assicurare tutti i lavoratori a tempo indeterminato alla forma di assistenza sanitaria integrativa di settore da individuarsi alla predetta data attraverso il contributo, a totale carico delle aziende, di 120,00 euro annui per ciascun lavoratore. Eventuali forme di assistenza sanitaria integrativa già presenti in azienda, proseguiranno per confluire a scadenza nella assistenza sanitaria di settore. In tal caso l'importo di 120 euro sarà destinato a forme di assistenza integrative di assistenza sanitaria o ad altre forme di welfare aziendale.

Misure compensative
A decorrere dal 1° aprile 2018 ai lavoratori, i cui turni di lavoro nel corso dell'anno 2017 hanno determinato in modo strutturale il riconoscimento delle maggiorazioni per turni promiscui (9%), notturni (18,70%) e supernotturni (25%), sarà riconosciuta, per ogni giornata di effettiva prestazione nella fascia oraria 14.00-4.59, una specifica indennità giornaliera in cifra fissa (tabella).
Ai lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore del rinnovato contratto che hanno lavorato in modo strutturale nelle giornate di domenica nel corso dell'anno 2017, a decorrere dalla stessa data sarà riconosciuto, per ogni domenica lavorata, il seguente importo a fronte del superamento dell'istituto dell'incidenza domenicale: livelli 1 e 2: euro 6; livelli 3 e 4: 8 euro; livelli 5 e 6: 10 euro; livelli 7 e 8: 12 euro; livelli 9 e 10: 14 euro.

Maggiorazioni orarie categoria operaria addetta ai quotidiani
Sono riconosciute le seguenti maggiorazioni: lavoro notturno (dalle 23 alle 6) 25 % della retribuzione oraria e lavoro pomeridiano (dalle 19 alle 23) 9% della retribuzione oraria. Tali maggiorazioni sono calcolate sul salario maggiorato degli aumenti periodici di anzianità e sono valide agli effetti di tutti gli istituti contrattuali.
Per gli impiegati l'orario giornaliero è di 6 ore, conseguentemente la retribuzione settimanale continua a essere calcolata su 156 ore mensili (36 ore settimanali).
A decorrere dal 1° aprile 2018 viene soppresso il regime retributivo previsto dal Ccnl 4 aprile 2008 per le ex festività di san Giuseppe e dei santi Pietro e Paolo.

Contratto a termine
La disciplina del contratto a termine viene armonizzata sulla base del dettato normativo contenuto nel Dlgs 81/2015 e per le fattispecie di esenzione dei contratti a termine da limitazioni quantitative, è fissata in 18 mesi la durata del periodo per i contratti conclusi nella fase di avvio di nuove attività.
Il numero complessivo dei contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell'anno precedente, includendo nel novero i lavoratori part-time, dirigenti a tempo indeterminato e gli apprendisti. Per ciò che riguarda gli intervalli tra un contratto e l'altro, vale la normativa di riferimento. In caso di malattia e/o infortunio la conservazione del posto è limitata a un periodo massimo pari a un quarto della durata del contratto e non si estende oltre al termine inizialmente fissato. Nelle aziende fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

Apprendistato professionalizzante
La durata massima dell'apprendistato è fissata in 3 anni. La retribuzione viene determinata secondo le seguenti percentuali del minimo salariale del livello di inquadramento:
- 1° anno: 70%;
- 2° anno: 80%;
- 3° anno: 90%.
Al termine dell'apprendistato, in caso di mancata conferma, è dovuto un preavviso di 15 giorni decorrenti dal termine del contratto, durante il quale continua ad applicarsi il trattamento economico e normativo del presente contratto.

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