Contenzioso

Come individuare il datore di lavoro per la sicurezza nelle cooperative

di Mario Gallo

La riforma della disciplina antinfortunistica, varata con il Dlgs n.81/2008, ancora oggi non ha sciolto tutti i dubbi in merito alla nozione di «datore di lavoro per la sicurezza»; l'articolo 2, comma 1, lettera b), di tale provvedimento, infatti, prevede per il settore privato una definizione legale molto sfumata, che pone serie difficoltà d'identificazione in concreto di tale figura, specie quando si tratta di organizzazione complesse come il caso delle società cooperative.

In merito la Cassazione, sez. VII penale, con la sentenza n. 14268 del 2018, ha fornito alcuni interessanti orientamenti, spingendosi anche oltre e affrontando anche la delicata questione della posizione dei soci lavoratori ai fini dell'applicazione delle tutele previste dal già citato Dlgs n.81/2008.
La vicenda processuale affrontata trae origine da un infortunio sul lavoro accaduto nel livornese ai danni di un lavoratore di una cooperativa; nel 2015 il Tribunale di Livorno dichiarava responsabile il legale rappresentante della cooperativa M.L. condannandolo per il delitto di lesioni personali colpose con violazione delle disposizioni sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 590 del Codice penale.

La sentenza era in seguito confermata dalla Corte d'appello di Firenze che, tuttavia, riformava il trattamento sanzionatorio, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti; M.L. proponeva, così, ricorso per cassazione censurando l'operato dei giudici di merito sotto vari profili.
In particolare l'imputato ha lamentato un vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento all'affermata qualifica datoriale attribuitagli, frutto a suo avviso di un'indebita applicazione analogica della qualifica al presidente-socio di una cooperativa.
Gli Ermellini hanno, però, ritenuto infondato il ricorso presentato sulla base di alcuni elementi che qui è possibile brevemente riassumere.

La qualifica di datore di lavoro per la sicurezza.
Secondo la Cassazione la qualifica di «datore di lavoro» ai fini della sicurezza sul lavoro si fonda sulla «...concezione sostanzialistica dell'attività lavorativa e del rapporto di lavoro ....cui si riferisce la normativa prevenzionistica e, oggi, quella contenuta nel testo unico approvato con Dlgs n. 81/2008»; si consideri, infatti, che il già citato articolo 2, comma 1. lettera b), del Dlgs n.81/2008, stabilisce che la qualità di datore di lavoro deve essere riconosciuta al «soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa».

Occorre osservare che sempre secondo tale disposizione nel caso delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, invece, per datore di lavoro s'intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa; tuttavia in caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

Di conseguenza, secondo i giudici è datore di lavoro chi ha la responsabilità dell'impresa o dell'unità produttiva e comprende il legale rappresentante di un'impresa cooperativa (cfr. anche Cass. pen., Sez. IV, 8 giugno 2004, n.32958); si osservi che tale orientamento consolida quanto già espresso dalla stessa Cassazione, Sez. IV pen., 15 aprile 2010 n. 14531, e 4 aprile 2013 n.15717.

La tutela dei soci lavoratori.
Per quanto riguarda, invece, i soci lavoratori i giudici di legittimità hanno sottolineato che ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, proprio in virtù della citata concezione sostanzialistica del rapporto di lavoro, gli stessi sono equiparati ai lavoratori subordinati (articolo 2094 del Codice civile); in effetti tale equiparazione emerge direttamente dal disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del Dlgs n.81/2008, ma ancora oggi sono molto frequenti i casi in cui i soci erroneamente tendono ad essere considerati come esclusi da tale tutela.
Al contrario ai soci lavoratori si applica il regime di tutela piena prevista, appunto, per i lavoratori subordinati, quindi gli stessi andranno sottoposti a informazione, formazione, addestramento e sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa, essere dotati di dispositivi di protezione individuali e, più in genere, ricevere tutte quelle tutele previste dalla disciplina antinfortunistica.

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