Contenzioso

Conversazioni di lavoro registrabili se il dipendente si autotutela

di Giuseppe Bulgarini d’Elci

La registrazione di conversazioni effettuate sul posto di lavoro da parte di un dipendente all’insaputa dei colleghi non costituisce condotta suscettibile di sanzione disciplinare se il lavoratore ha assunto tali iniziative per esigenze di tutela dei propri diritti.

La Cassazione esprime questo principio con la sentenza 11322/2018, depositata ieri, in cui rimarca come si possa prescindere dall’acquisizione del consenso dei lavoratori di cui siano state registrate le conversazioni se il dipendente ha agito per documentare una situazione conflittuale sul posto di lavoro e, in un’ottica di salvaguardia del proprio diritto alla conservazione del posto di lavoro, a fronte di contestazioni datoriali «non proprio cristalline».

La Cassazione ricorda che, alla luce del Codice Privacy, il trattamento dei dati personali, tra i quali rientrano le informazioni acquisite tramite le immagini e la voce della persona fisica, presuppone di norma il consenso dell’interessato, ma precisa anche che vi si può prescindere se la raccolta dei dati interviene per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per svolgere investigazioni difensive.

Prosegue, quindi, la Corte osservando che l’eccezione alla regola del consenso ricorre anche se l’utilizzo di fonoregistrazioni interviene per la tutela di un diritto che non sia approdato in sede giudiziaria, con l’unico limite che il trattamento dei dati sia effettuato esclusivamente per tali finalità difensive e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

Il caso affrontato dalla Corte era relativo al licenziamento di un dipendente allontanato dall’azienda per avere presentato in sede di giustificazioni, nel corso di un precedente procedimento disciplinare, una chiavetta Usb con le registrazioni di alcune conversazioni effettuate in orario di lavoro con gli altri dipendenti e a loro insaputa.

In primo grado il licenziamento era stato confermato, ritenendosi che il lavoratore avesse posto in essere una gravissima violazione delle disposizioni sulla privacy, mentre in appello la misura era stata ritenuta sproporzionata rispetto alla pur riconosciuta valenza disciplinare della condotta ascritta al dipendente. Il lavoratore non era stato, dunque, reintegrato, ma risarcito con 15 mensilità di retribuzione in applicazione del mero regime indennitario previsto dall’articolo 18, comma 5, dello Statuto dei lavoratori (legge 300/70).

La Cassazione non è dello stesso avviso e ritiene che l’avere il dipendente effettuato le fonoregistrazioni all’insaputa dei colleghi, poiché queste iniziative si collocavano in un clima conflittuale con i superiori ed erano state messe in atto allo scopo di precostituire le prove da esibire in un futuro procedimento a tutela dei propri diritti, fosse privo di rilievo disciplinare e meritasse, quindi, il rimedio della reintegrazione in servizio previsto dall’articolo 18, comma 4, dello Statuto.

La sentenza n. 11322/18 della Corte di cassazione

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