Contenzioso

In edilizia il minimale contributivo è dovuto anche se il rapporto di lavoro viene sospeso

di Silvano Imbriaci

L'accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore in ordine alla sospensione del rapporto lavorativo non può comportare l'esenzione della parte datoriale dall'obbligo di rispettare il minimale contributivo previsto dall'articolo 29, comma 1, del Dl 244/1995; a tal fine occorre comunque che la sospensione sia comunicata preventivamente agli enti previdenziali per consentire gli opportuni controlli.

È questo il principio ribadito dalla Cassazione nelle due ordinanze (numero 11337 e 11424 del 10 e 11 maggio 2018), a conferma di un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza della sezione lavoro (da ultimo, Cassazione 19662/2017). Nonostante tale univoca linea interpretativa, la frequenza con cui tale tema torna all'attenzione dell'autorità giudiziaria dimostra un utilizzo ancora importante, da parte di molte imprese in edilizia, della prassi consistente nella sospensione del rapporto concordata con il lavoratore e contestuale omissione contributiva, soprattutto nei casi di lavoratori extracomunitari che in determinati periodi dell'anno fanno ritorno, per tempi non brevissimi, al proprio paese d'origine.

In alcuni casi i giudici di merito ritengono che in queste circostanze non maturi alcuna obbligazione contributiva, in assenza di svolgimento di attività lavorativa e di pagamento di retribuzione. Eppure il ragionamento della giurisprudenza della Cassazione sul punto è molto chiaro. L'articolo 29 del Dl 244/1995 determina la misura dell'obbligo contributivo in riferimento a una retribuzione commisurata a un numero di ore settimanali non inferiore all'orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva. In alcuni casi predeterminati nei quali il rapporto di lavoro è sospeso, è sospesa anche l'obbligazione contributiva; ma fra questi non rientra la sospensione concordata tra datore e lavoratore, in quanto la deroga all'obbligo contributivo ordinario non può essere rimessa all'accordo delle parti (indisponibilità dell'obbligazione). Per lo stesso motivo, le ipotesi di sospensione dell'obbligo contributivo non possono essere oggetto di interpretazione estensiva. L'applicazione del minimale contributivo in edilizia riguarda i casi di sospensione dell'attività regolate dalla legge (e per le quali occorre una comunicazione anticipata agli enti previdenziali) e i casi di riduzione dell'attività, nei quali vi è il pagamento di una retribuzione, sia pure in misura ridotta, e il versamento della contribuzione in un importo non inferiore al minimale.

La regola del minimale, peraltro, ha importanti conseguenze anche sotto il profilo probatorio: ove l'Inps pretenda da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale (in base all’articolo 29), il relativo onere probatorio è assolto mediante l'indicazione, naturalmente non contestata, dell'attività edile espletata, mentre costituisce onere specifico del datore di lavoro l'allegazione e la prova della sussistenza di una causa esonerativa dell'obbligo, come prevista dalla contrattazione collettiva cui espressamente rimanda il decreto ministeriale previsto, a tal fine, dal medesimo articolo 29. Per altro verso, la tassatività delle ipotesi esonerative impone che sia il datore di lavoro a dover indicare la disposizione contrattuale che consente la deroga e, naturalmente, che ricorrano i relativi requisiti e presupposti applicativi.

L'ordinanza 11424/2018 riguarda l'ipotesi analoga di applicazione di una base imponibile contributiva formata su un numero di ore inferiori rispetto a quelle stabilite dal Ccnl. La sezione lavoro, in questo caso, afferma che l'applicazione del minimale contributivo non pregiudica il principio della proporzionalità tra contribuzione e retribuzione di fatto erogata. Infatti, il sistema previdenziale non è fondato su una rigida corrispettività tra contributi e prestazioni, in quanto, per alcune ipotesi, esigenze pubblicistiche di solidarietà e mutualità consentono l'applicazione di un onere contributivo svincolato dalle ore di lavoro in concreto effettuate. Tali principi riguardano anche il lavoro part time all'interno delle cooperative, posto che, anche quando l'attività lavorativa sia svolta per un numero inferiore di ore per legge, continua ad applicarsi il regime dei minimali di retribuzione e contributivi, non potendo essere usato il contratto part time allo scopo di perseguire finalità non istituzionali e non permesse dalla normativa vigente.

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