Contenzioso

Ballerine discriminate rispetto ai colleghi sull’età pensionabile

di Matteo Prioschi

È discriminatorio licenziare le donne per raggiungimento dell’età pensionabile se questa è diversa da quella prevista per gli uomini. La Corte di cassazione (sentenza 12108/2018) ha accolto le tesi sostenute da alcune dipendenti di un teatro (si veda anche «Il Sole 24 Ore» del 10 marzo 2017).

Fino al 30 aprile 2010, tersicorei e ballerini andavano in pensione a 47 anni se donne e a 52 anni se uomini. Per effetto del decreto legge 64/2010, l’età è stata unificata e ridotta a 45, ma il provvedimento ha previsto un periodo transitorio: tutti quelli che avessero compiuto i 45 anni di età entro il 1° luglio 2012 avrebbero potuto chiedere, rinnovando la domanda di anno in anno, di rimanere in attività fino al raggiungimento dei requisiti previgenti. Così hanno fatto alcune dipendenti del teatro, che però nel 2014 sono state licenziate per raggiungimento dei limiti di età.

La decisione della Cassazione boccia il licenziamento da due punti di vista. Il biennio transitorio va inteso come periodo in cui poter raggiungere i 45 anni di età e non quello di esercizio della proroga, che in tal caso avrebbe avuto l’effetto di posticipare la pensione di solo due anni, come sostenuto dal datore di lavoro. Peraltro quest’ultimo, rileva la Corte, nei fatti si è contraddetto in quanto ha consentito alle dipendenti di continuare a lavorare fino al 2014 e quindi oltre il biennio di entrata in vigore della legge.

Inoltre i giudici ricordano che, una volta esercitata l’opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro da parte del dipendente, «il licenziamento motivato con il compimento d’età e il possesso dei requisiti pensionistici» in base all’articolo 4, comma 2, della legge 108/1990 «è nullo per violazione di norma imperativa».

Ma la Cassazione prende atto anche della risposta della Corte di giustizia europea alla questione pregiudiziale sollevata dalla stessa Suprema corte a fronte del dubbio espresso dalle lavoratrici: secondo la Cgue il licenziamento per raggiungimento dei 47 anni di età per le donne va considerato discriminatorio «poiché integra una discriminazione diretta per ragioni di sesso, al quale non possono opporsi legittime deroghe per finalità sociale o di interesse pubblico». E, nel caso specifico, rilevano i giudici, non c’è alcuna circostanza «tale da conferire alla situazione dei lavoratori di sesso femminile un carattere specifico rispetto a quella dei lavoratori di sesso maschile giustificando una disparità di trattamento».

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