Contenzioso

Variazioni peggiorative e “concorrenza” delle filiali non sono giusta causa di dimissioni dell’agente

di Attilio Pavone e Giorgio Manca

La Corte di Appello di Torino si è pronunciata sulle dimissioni per giusta causa rassegnate da un agente di una nota società del settore del credito a consumo.

L'agente, in particolare, aveva receduto per giusta causa lamentando, da un lato, il peggioramento delle condizioni contrattuali applicabili ai propri clienti e, dall'altro, l'illegittimità della scelta della preponente di riservare condizioni contrattuali di miglior favore alle proprie filiali dirette operanti nella medesima zona.

Sotto il primo profilo, la Corte di Appello di Torino con la sentenza del 22 dicembre 2017 ha reputato legittime le variazioni peggiorative intervenute, rilevando che le stesse erano state espressamente accettate dall'agente e che, in ogni caso, la preponente avrebbe anche potuto procedere unilateralmente, stante la presenza nel contratto di una clausola che le riservava la valutazione del “merito creditizio” (e cioè della convenienza o meno delle condizioni applicabili ai clienti).

Tale valutazione, secondo la Corte, può estrinsecarsi sia mediante “la valutazione in concreto del singolo soggetto sovvenzionato e delle sue condizioni economiche e patrimoniali”, sia mediante “la selezione a monte di determinate caratteristiche astratte dei potenziali sovvenzionati o di determinati prodotti e la previsione di limiti di erogazione”.
In particolare, nella sentenza si legge che la preponente si era limitata alla “revisione delle proprie politiche creditizie, quale conseguenza del negativo contesto macroeconomico (...)”. Tale scelta, secondo la Corte, è pienamente legittima in quanto spetta esclusivamente alla preponente stabilire i parametri per selezionare la propria clientela e la tipologia di prodotti da proporre sul mercato, senza che l'agente possa sindacare alcunché sul punto.

Sotto un secondo profilo, la Corte di Appello di Torino ha inoltre stabilito che, in assenza di un vincolo di esclusiva in favore dell'agente, nulla osta alla scelta della preponente di riservare condizioni più favorevoli alle proprie filiali commerciali operanti nella zona.
Secondo la Corte, infatti, “l'imprenditore che si avvalga di proprie risorse umane e materiali può, infatti, contare su una struttura di valutazione di cui ha il pieno controllo. Nel caso in cui, invece, si avvalga di agenti, non avendo tutto il controllo del processo di ricerca e selezione dei clienti (...), è logico e non discriminatorio prevedere delle limitazioni idonee a minimizzare il rischio di controparte”.

In altre parole, le filiali possono applicare condizioni più favorevoli in quanto i loro clienti sono selezionati “a monte” dalla preponente, senza l'intermediazione dell'agente.
Inoltre, secondo i giudici di Torino, non è censurabile il fatto che le condizioni e i prezzi applicati nelle filiali siano migliori rispetto a quelli offerti tramite l'agente, in quanto “l'assenza di un livello nella catena commerciale (quello dell'agente) consente evidentemente un abbassamento del prezzo finale al cliente”.

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