Contenzioso

Ritenute, per il professionista vale sempre il criterio di cassa

di Salvatore Servidio

Si premette, in generale, che i soggetti d'impresa che corrispondono compensi a lavoratori autonomi (architetti, commercialisti, notai, ecc.) e ad agenti, devono ottemperare all'obbligo di effettuazione e versamento di una ritenuta d'acconto calcolata in misura percentuale sul compenso liquidato; in pratica, devono provvedere a versare direttamente all'Erario, anziché al professionista o agente, una parte del corrispettivo evidenziato in fattura.

Esempio: la fattura di un professionista evidenzia un compenso di 600,00 euro + Iva (22%) 132,00 = 732,00; l'imprenditore dovrà effettuare e versare all'Erario una ritenuta pari, in questo caso, al 20% di 600,00, cioè 120,00, e pagare al professionista 732,00 – 120,00 = 612,00.

I lavoratori autonomi e gli agenti potranno scomputare in sede di dichiarazione dei redditi le ritenute d'acconto subite, che rappresentano imposte versate in anticipo dai propri committenti.

I soggetti d'impresa assumono quindi nei confronti dei professionisti e degli agenti la qualifica di sostituti di imposta così come per i lavoratori dipendenti.
In particolare, i sostituti d'imposta devono:
- versare le ritenute d'acconto entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso;
- provvedere alla predisposizione e all'invio di una certificazione annuale (Cu) con la quale viene attestata l'effettuazione del versamento delle ritenute sui compensi corrisposti nel corso dell'anno precedente ad ogni singolo percipiente;
- provvedere alla compilazione del modello 770 semplificato sostituti d'imposta.

La vicenda - Su questa trama si innesta l'ordinanza 18 maggio 2018, numero 12307, della Corte di cassazione, concernente una professionista (avvocata) che aveva ricevuto una cartella di pagamento emessa dall'agenzia delle Entrate, per maggior imponibile Irpef rilevato in conseguenza dell'operata riduzione dell'ammontare delle ritenute d'acconto per violazione del criterio di imputazione temporale delle stesse.
Il giudice adito, ritenendo legittimo l'operato dell'ufficio, ha respinto l'opposizione della contribuente, con conferma anche in grado di appello, sulla circostanza che, ai fini dell'imputazione delle fatture relative a prestazioni professionali, assume rilievo il momento dell'emissione e non quello del loro pagamento, in quanto i rapporti fiscali si intendono esauriti con l'emissione del documento attestante la prestazione professionale, a nulla rilevando, ai fini fiscali, la contemporaneità del pagamento.
Nel prosieguo, la contribuente ha dedotto in Cassazione vizi di motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio e violazione dell'articolo 54 del Dpr 22 dicembre 1986, numero 917, giacché il giudice di appello non ha adeguatamente considerato che il reddito professionale di un avvocato non costituisce reddito d'impresa, né attiene a ricavi, bensì a onorari e compensi, e che il reddito di lavoro autonomo va determinato in ossequio al principio di cassa e non di competenza. Pertanto la Commissione tributaria regionale ha erroneamente affermato nella fattispecie l'applicabilità del principio di competenza economica e non di quello di cassa.

La decisione - Ma anche in grado di legittimità, la sezione tributaria legittima l'operato dell'amministrazione finanziaria, affermando che il Fisco è legittimato a recuperare la maggiore Irpef quando le ritenute d'acconto sono relative a prestazioni per fatture emesse dal professionista durante un anno ma remunerate in quello successivo. Ciò in quanto la regola sull'imputazione temporale dei componenti di reddito non consente al contribuente di ascrivere liberamente un componente positivo o negativo di reddito a una piuttosto che a un'altra annualità d'imposta.
Si ribadisce che la questione portata all'esame della Corte di cassazione è quella di stabilire se la dichiarazione anticipata di taluni dei compensi professionali, ai fini della determinazione del reddito imponibile fosse o meno d'impedimento al recupero a tassazione, da parte dell'ufficio, dell'importo corrispondente alle ritenute d'acconto subite dalla contribuente, in relazione a prestazioni per fatture emesse nel 2005, ma remunerate nel 2006.
Nel merito, sostiene la Suprema corte che le deduzioni difensive della ricorrente non tengono conto che l'obbligo di operare e, conseguentemente, di versare - ordinariamente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento (articolo 18, comma 1, del Dlgs 9 luglio 1977, numero 241) - le ritenute fiscali, sorge soltanto quando i compensi vengono effettivamente erogati, trattandosi di un anticipo di Irpef sui pagamenti che vengono ricevuti dal professionista, cui provvede il sostituto d'imposta (in base agli articoli 25 e 23 del Dpr 29 settembre 1973, numero 600), soggetto debitore che effettua il versamento in luogo del professionista medesimo, per cui ancora una volta si deve osservare che al contribuente non residua alcuna possibilità di scelta del periodo più conveniente cui effettuare lo scomputo di tali componenti del reddito imponibile.
I compensi (in denaro o natura) del professionista concorrono a formare la base imponibile dei redditi di lavoro autonomo in forza del principio di cassa, avuto cioè riguardo al momento dell'incasso, e in tal senso è esplicito l'articolo 54 del Tuir; similmente, costi e spese, laddove deducibili, si deducono al momento del relativo pagamento, fatte salve alcune eccezioni specificamente disciplinate nell'ambito dell'articolo 54 (ad esempio, i canoni di locazione finanziaria, il trattamento di fine rapporto di lavoro, gli acquisti di beni strumentali, che sono deducibili in base al principio di competenza temporale sostanzialmente con le stesse regole previste per il reddito d'impresa).
In definitiva, ai fini dell'imputazione delle fatture relative a prestazioni professionali, assume rilievo il momento della emissione e non quello del loro pagamento.
Analogamente, anche in tema di ritenute previdenziali ed assistenziali, è stato affermato dalle sezioni unite penali della Cassazione (sentenza 7 marzo 2018, numero 10424), che vale il criterio di cassa; pertanto, con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi, l'arco temporale va dal 16 gennaio al 16 dicembre dell'anno successivo a quello oggetto di verifica.

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