Contenzioso

Produttori assicurativi e iscrizione alla gestione commercianti Inps, un capitolo non ancora chiuso

di Silvano Imbriaci

A pochi mesi dall'intervento chiarificatore della Sezione Lavoro (con due pronunce rispettivamente del 24 gennaio 2018, n. 1768 e del 30 gennaio 2018, n. 2279), la Cassazione, con ordinanza interlocutoria del 24 maggio 2018, n. 13050, torna sulla questione della corretta applicazione dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dell'Inps dei produttori assicurativi che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, senza l'intermediazione o il collegamento con agenzie o sub agenzie di assicurazione.

Il problema nasce dalla disposizione contenuta nell'articolo 44 del Dl n. 269/2003 (conv. in legge n. 326/2003) che prevede l'estensione ai produttori assicurativi di III e IV gruppo, di cui al contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939, dell'obbligo contributivo Ivs previsto per coloro che svolgono attività per la quale è prevista l'iscrizione alla gestione commercianti. Nell'impostazione delle decisioni di gennaio, la Sezione Lavoro individuava il contratto collettivo quale fonte interpretativa dell'ambito di applicazione della norma, alla stregua del rimando specifico.

L'elemento decisivo ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, secondo la lettura della Corte, è rappresentato dalla diversa controparte contrattuale, ossia dallo svolgimento di quell'attività in favore delle agenzie (o sub agenzie). Infatti, sono produttori diretti quei soggetti che anche in via sussidiaria esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e rami infortuni e malattia per conto e sotto la responsabilità di un'impresa di assicurazione ed in via esclusiva per questa; appartengono invece ad una diversa categoria e devono iscriversi in altra sezione del registro unico degli intermediari coloro che hanno un rapporto di lavoro o di collaborazione con gli intermediari iscritti alle altre sezioni del registro, per l'attività di intermediazione svolta fuori dei locali dove l'intermediario opera. Il produttore, dunque, è considerato come un procacciatore di affari che ha con l'impresa o con l'intermediario un rapporto meno vincolato rispetto a quelli che sono integrati stabilmente nell'organizzazione produttiva e imprenditoriale dell'agente. Essendo quindi in concreto diversa la figura professionale del produttore diretto rispetto a quella del produttore correlato ad agenti o sub agenti, ha un senso – ed è legittima anche sotto il profilo costituzionale - la limitazione a questi ultimi dell'obbligo contributivo alla gestione commercianti, mentre i primi rientrano nell'ambito delle regole contributive previste per i lavoratori autonomi non rientranti in alcuna gestione esistente (soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo: articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995).

Di fronte ad una fattispecie analoga, la Sesta sezione della Cassazione, necessariamente misurandosi con tali precedenti, ha però tenuto conto delle osservazioni dell'Inps sulle ricadute problematiche di questa linea interpretativa. Infatti, l'articolo 2, comma 26 della legge n. 335/1995 (che ha istituito la cosiddetta Gestione Separata), include i soggetti che esercitano, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del Tuir, norma che (attualmente sotto la veste dell'articolo 53) attribuisce la natura di redditi di lavoro autonomo a quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni (intendendosi l'esercizio, per professione abituale anche se non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI); e il capo VI, all'articolo 55 (vigente) afferma che i redditi d'impresa, derivanti dall'esercizio di imprese commerciali, riguardano le attività indicate nell'articolo 2195 del Codice civile (attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi, intermediarie, di trasporto, bancarie). Dunque, secondo la tesi Inps non sarebbe possibile l'iscrizione alla gestione separata dei soggetti che svolgono, quale professione abituale, se pur non esclusiva, un'attività assicurativa o ausiliaria della stessa. Posto che l'attività esercitata dai produttori assicurativi del IV gruppo non può non definirsi assicurativa, o a questa ausiliaria, appare, secondo l'ente previdenziale, difficilmente inquadrabile nella gestione separata la contribuzione su redditi d'impresa come sopra individuati. Se quindi si seguisse la tesi proposta dalla sezione Lavoro (con esclusione dell'iscrizione presso la gestione commercianti a favore dell'inclusione dei produttori nella Gestione Separata), questi lavoratori rischierebbero di trovarsi sprovvisti di tutela, in ragione della impossibilità di iscriversi nella Gestione separata, a fronte della natura dei redditi percepiti e delle attività svolte. Da qui, la decisione della Sezione Sesta Civile di rimettere la causa alla IV Sezione per la trattazione in udienza pubblica, evitando quindi, per le problematiche applicative prospettate, semplicemente di confermare, con ordinanza, il recentissimo orientamento della Sezione Lavoro.

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