Contenzioso

Assegno di invalidità solo in caso di assenza di lavori compatibili

di Mauro Pizzin

Ai fini del riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità, la riduzione a meno di un terzo delle capacità di lavoro dell’assicurato «in occupazione confacenti alle sue attitudini» va verificata facendo riferimento non sono alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle svolte in precedenza, e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante, ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano «una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente». Ribadendo un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, la Cassazione, con l’ordinanza 15303/2018, depositata ieri, ha dato ragione all’Inps al termine di una causa avviata nei suoi confronti da un impiegato assicurativo, il quale in primo e secondo grado si era visto riconoscere l’assegno previsto dall’articolo 1 della legge 222/1984 per una patologia ritenuta invalidante. Secondo la Cassazione, la Corte d’appello si è limitata «ad un apprezzamento di tipo sanitario», non incentrato sulle possibilità per l’assicurato di svolgere attività confacenti alle sue attitudini, «avuto riguardo alle sue esperienze di lavoro e capacità di adattamento», le quali dovranno essere nuovamente valutate dalla stessa Corte in diversa composizione.

L'ordinanza n. 15303/18 della Corte di cassazione

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