Contenzioso

La comunicazione falsa alla Cassa di previdenza annulla la prescrizione

di Matteo Prioschi

La mancata, o falsa, notifica del professionista alla sua cassa di previdenza, di essere stato contemporaneamente iscritto a un altro regime pensionistico fa venir meno il termine di cinque anni entro cui l'ente previdenziale può rendere inefficaci i periodi di doppia iscrizione.

Questa l'indicazione fornita dalla Corte di cassazione nella sentenza 16252/2018 depositata ieri, relativa al contenzioso tra un ingegnere e Inarcassa. Il primo, tra il 1972 e il 1976, è stato iscritto sia alla cassa di previdenza dei professionisti che alla gestione artigiani dell'Inps, in contrasto alle regole di Inarcassa. Nel 2002, al momento di richiesta della pensione, non ha informato l'ente previdenziale di tale situazione e ha iniziato a incassare l'assegno calcolato su tutti gli anni di iscrizione dichiarati. Nel 2009, però, Inarcassa ha annullato l'anzianità per il periodo di doppia iscrizione.

L'articolo 7 dello statuto di Inarcassa in vigore ai tempi dei fatti, prevedeva che l'iscritto sottoscrivesse una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso dei requisiti per l'iscrizione all'ente, tra cui la non contemporanea contribuzione a un'altra gestione previdenziale.

Alla luce di ciò, i giudici rilevano che «dal complesso delle norme citate…si ricava che i potere della Cassa di rendere inefficaci entro il quinquennio, agli effetti della anzianità di iscrizione, i periodi per i quali la continuità non risulti dimostrata, è strettamente collegato al compimento dell'analitica attività di comunicazione posta a carico dell'iscritto dall'articolo 7 dello statuto».

Di conseguenza «dalla comunicazione delle specifiche informazioni…prende avvio il quinquennio al cui interno la Cassa può esercitare il potere di revisione». E ancora «non è consentita, dunque, alcuna indagine sullo stato soggettivo del dichiarante, né tanto meno rileva il dolo del medesimo, e la concreta attivazione del meccanismo del limite temporale risulta condizionata esclusivamente dall'avvenuta comunicazione alla Cassa di quelle specifiche informazioni ritenute dalla stessa norma necessarie a costituire oggetto delle opportune verifiche da parte della Cassa».

Quindi, dato che nel 2002 l'ingegnere non ha informato Inarcassa della doppia iscrizione, non si è attivato il meccanismo che fa scattare il termine quinquennale di decadenza per i controlli dell'ente di previdenza e quest'ultimo ha ben potuto annullare nel 2009 i periodi in cui il professionista non ha rispettato i requisiti richiesti dalla sua cassa previdenziale.

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