Contenzioso

Esclusa l’applicazione della maxi-sanzione per lavoro nero

di Stefano Rossi

L’Ispettorato nazionale del lavoro conferma con la circolare 10/2018 l’esclusione delle sanzioni per lavoro nero nei casi di appalto illecito. Già con l’interpello 27/2014 la direzione generale per l’Attività ispettiva del ministero del Lavoro aveva risposto all’istanza di Confimi Impresa per conoscere il parere sulla corretta interpretazione degli articoli 27, comma 2 e 30, comma 4-bis, del Dlgs 276/2003, relativi alla somministrazione irregolare e al distacco illecito. L’istante chiedeva al ministero se in questi casi possa essere riscontrata la fattispecie del lavoro “nero”, con l’applicazione della maxisanzione.

Il ragionamento del Ministero, in quel caso riguardava la somministrazione irregolare e il distacco illecito. Tuttavia, l’interpello può essere esteso anche all’appalto illecito poiché l’articolo 29, comma 3-bis, del Dlgs 276/2003 rinvia all’articolo 27, comma 2 (nuovo articolo 38, comma 3, del Dlgs 81/2015). La conferma arriva proprio dalla recente circolare 10/2018 dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Nell’interpello, la direzione sostiene che la costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore non è sempre “automatica” ma può dipendere dall’iniziativa del lavoratore di ricorrere al giudice quando la somministrazione di lavoro sia avvenuta al di fuori dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a) e b), c) e d). Una tale previsione è contenuta, del resto, anche nell’articolo 30, comma 4-bis, del Dlgs 276/2003 per il distacco illecito e nell’articolo 29, comma 3-bis, del Dlgs 276/2003 per l’appalto illecito.

Il Ministero ricordava anche che, secondo l’articolo 27, comma 2 «tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione». Quindi – si legge nell’interpello –l’applicabilità di tale disposizione esclude “in radice” la possibile applicazione delle sanzioni per lavoro “nero” e delle altre sanzioni amministrative legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro, a prescindere dall’iniziativa giudiziale del lavoratore.

In entrambi i casi si tratta di fattispecie del tutto distinte e peculiari, perché presuppongono che l’utilizzazione dei lavoratori sia avvenuta in forza di un accordo tra somministratore-distaccante e utilizzatore. Questo elemento, peraltro verificabile per l’esistenza di adempimenti retributivi e contributivi in capo al somministratore-distaccante, determina una peculiarità della fattispecie che non a caso trova una specifica disciplina sanzionatoria nell’ordinamento. In definitiva, il ragionamento proposto è incentrato sulla “tracciabilità” dell’esistenza del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti retributivi e contributivi e sulla opportunità di non assimilare le fattispecie del lavoro “nero” con quelle della somministrazione irregolare e del distacco illecito.

Anche nel caso dell’appalto illecito, esiste una tracciabilità del rapporto di lavoro e degli adempimenti retributivi e contributivi, benchè facciano capo a un datore di lavoro che non è l’utilizzatore effettivo delle prestazioni.

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