Contenzioso

Avvocati, assicurazione professionale estesa alle spese processuali

di Angelina Turco

L'assicurazione degli avvocati deve pagare anche le spese processuali addossate al legale in favore della controparte per responsabilità professionale.

La Corte di cassazione, con sentenza del 4 ottobre 2018, numero 24159, interviene sul caso di un avvocato chiamato in giudizio dal cliente che lamentava il fatto che il professionista aveva lasciato scadere un termine per l'opposizione a un decreto ingiuntivo, creando un danno al cliente. L'avvocato ha chiamato in causa la propria assicurazione professionale.
La Corte d'appello, nel condannare il professionista, ha escluso dalla garanzia assicurativa l'importo delle spese legali della controporte vittoriosa in giudizio, ritenendo che tale voce di spesa non rientri nel danno coperto da garanzia assicurativa, e che tale importo può essere posto a carico della compagnia solo se espressamente previsto dalle condizioni generali di polizza che nel caso di specie non erano state prodotte.

Il professionista aveva sostenuto, al contrario, che il costo relativo alle spese non dovesse essere espressamente previsto come voce ulteriore nelle condizioni generali di polizza, ma rientrasse nella garanzia ex articolo 1917 del codice civile quale accessorio della somma liquidata in favore dell'attore per danni.

La Cassazione, nel confermare la tesi del professionista e nel solco dei precedenti giurisprudenziali, ha confermato che in tema di assicurazione della responsabilità civile, a norma dell'articolo 1917 del codice civile, le spese processuali cui l'assicurato venga condannato in favore del danneggiato vittorioso integrano componenti del pagamento assistito dalla copertura assicurativa, e sono, quindi, da comprendere nel massimale di polizza, diversamente da quelle sopportate dall'assicurato per resistere alla domanda del danneggiato che sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata (Cassazione 5242/2004 e 20322/2012).

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