Contenzioso

Incompatibilità: il dirigente scolastico può mettere il veto alla libera professione del docente-avvocato

di Patrizia Maciocchi

Il docente-avvocato può svolgere la libera professione, in deroga al regime delle incompatibilità, ma l'amministrazione scolastica può mettere il suo veto all'assunzione di difese nelle controversie in cui la stessa è parte. La Corte di cassazione, con la sentenza 26016, accoglie il ricorso del ministero della Pubblica istruzione, contro la decisione della Corte d'appello che aveva affermato il pieno diritto di un docente-avvocato ad esercitare senza vincoli la professione di legale. L'insegnante aveva chiesto al giudice di “cancellare” il provvedimento con il quale il dirigente scolastico aveva vincolato la concessione dell'autorizzazione allo svolgimento della libera attività, al divieto di patrocinare cause a favore o contro l'amministrazione di appartenenza.

Ad avviso della Corte di legittimità, infatti, il limite era in contrasto con la normativa speciale, (articolo 3 del Rdl 1578/1933) “sopravvissuta” ai provvedimenti successivi (legge 662/1996 e legge 339/2003) che, trattando il tema delle incompatibilità dell'esercizio delle libere professioni - e di quella forense in particolare – con il rapporto di pubblico impiego, aveva escluso dal divieto la categoria dei professori delle scuole superiori. Per la Cassazione, però, l'amministrazione scolastica, proprio in virtù dell'evolversi della disciplina sulle incompatibilità, ha conservato un margine di discrezionalità nel valutare in concreto singoli casi di conflitto di interesse o comunque d'interferenza con i compiti istituzionali del docente. E questo per effetto della mancata disapplicazione di una norma (comma 58bis dell'articolo 1 del Dlgs 662/1997) da parte della legge del 2003.

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