Contenzioso

Va limitato l’abuso del tempo determinato

di Giampiero Falasca

La normativa italiana sul lavoro a tempo determinato alle dipendenze degli enti lirici non è conforme al diritto comunitario, nella parte in cui non prevede adeguate misure di tutela in favore dei lavoratori vittime dell’abuso di tale contratto.

Con questa conclusione, la sentenza di ieri della Corte di giustizia europea (causa C-331/17) – nel solco della propria giurisprudenza in materia – ribadisce un importante principio sul lavoro a tempo determinato.

La questione nasce da una causa promossa da una dipendente che ha lavorato, sulla base di diversi contratti a termine stipulati in successione tra il 2007 e il 2011, per la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma. Ritenendo di essere stata stabilmente inserita nell’organico del teatro e di aver svolto le stesse funzioni di quelle attribuite al personale assunto a tempo indeterminato, ha proposto ricorso presso il tribunale, facendo valere che nei suoi contratti di lavoro non erano indicate le esigenze tecniche, organizzative o produttive specifiche che avrebbero giustificato la loro conclusione a tempo determinato.

Il tribunale di Roma ha respinto il ricorso, in quanto la disciplina applicabile alle fondazioni lirico-sinfoniche (articolo 11, comma 4, del decreto legislastivo 68/2001, oggi “transitato” nell’articolo 29 del decreto legislativo 81/2015) escludeva l’applicabilità dei limiti generali sul lavoro a termine (e quindi non richiedeva l’indicazione delle causali, non stabiliva una durata massima e non fissava un tetto ai rinnovi).

La Corte d’appello di Roma, investita della questione, ha coinvolto la Corte di giustizia europea, chiedendo se questa esclusione risponda ai requisiti del diritto dell’Unione.

La Corte, come ricordato, ha escluso che tale esenzione sia lecita, ricordando che la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato impone agli Stati membri, al fine di prevenire l’utilizzo abusivo del lavoro a tempo determinato, l’adozione effettiva e vincolante di almeno una di tre misure di tutela espressamente previste (indicazione delle causali, durata massima e tetto ai rinnovi).

In questa ottica, la Corte ricorda che non è ammissibile una disposizione nazionale che si limita ad autorizzare, in modo generale e astratto attraverso una norma legislativa o regolamentare, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato e, in tal modo, preclude al lavoratore la possibilità di ottenere un ristoro in caso di abusi.

La Corte ritiene irrilevante, rispetto alla tematica, l’eventuale natura pubblica dei soggetti, ricordando che tutti i lavoratori a termine, anche se dipendenti da un ente pubblico, hanno diritto di beneficiare dei meccanismi di tutela previsti dalla clausola 5 dell’accordo quadro, con le forme che ciascuno Stato membro può scegliere in modo discrezionale tra la conversione a tempo indeterminato del rapporto o una tutela economica.

Nel caso in questione, conclude la Corte, la normativa italiana risulta illegittima perché, in mancanza dei limiti sopra ricordati, i lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche non possono rivendicare, in caso di abuso, né la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato né un’indennità risarcitoria.

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