Contenzioso

Non si può sanzionare due volte un illecito

di Giuseppe Bulgarini d'Elci


A fronte di imperativi obblighi di correttezza e buona fede, al datore di lavoro è imposto di contestare al dipendente le condotte inadempienti in ogni loro possibile aspetto e declinazione nell'ambito di una sola azione disciplinare, mentre non è consentito utilizzare i medesimi episodi dapprima per sanzionare un più generale comportamento scorretto del lavoratore e, in seguito, per contestare le specifiche circostanze sulla cui base era stato formulato il precedente giudizio.
La Cassazione osserva (sentenza 26815/2018) che, in applicazione di questo principio, deve ritenersi affetto da radicale nullità il licenziamento che la società ha intimato a seguito di una contestazione di singoli episodi inadempienti, laddove in relazione alle medesime circostanze il dipendente era già stato sottoposto a una precedente iniziativa disciplinare per un modus operandi connotato da abuso dei poteri di supremazia gerarchica.
Il caso sul quale è stata chiamata a pronunciarsi la Suprema corte è relativo al licenziamento intimato da una banca nei confronti di un direttore di filiale per aver egli incaricato i sottoposti di fare la spesa per suo conto in orario di servizio e, inoltre, di timbrare per lui quando era fuori sede. Con una prima azione disciplinare, l'istituto bancario ha licenziato il dipendente sul presupposto che, alla luce della abitualità di queste iniziative, il direttore di filiale si è reso responsabile di un esercizio dei poteri organizzativi e di supremazia incompatibile con il ruolo rivestito in filiale. A seguito della reintegrazione disposta in sede giudiziaria a valle del primo licenziamento, l'istituto bancario ha rinnovato l'azione disciplinare, contestando gli specifici episodi nei quali il direttore aveva richiesto ai sottoposti di evadere sue incombenze personali o di fare figurare la sua presenza in ufficio.
Sia in primo che in secondo grado il recesso datoriale è stato dichiarato nullo, per essere già stato consumato il potere disciplinare all'esito della prima azione disciplinare. La Cassazione conferma le pronunce di merito e ribadisce che, in applicazione del principio ne bis in idem, l'esercizio del potere disciplinare in relazione a una determinata condotta inadempiente del lavoratore impedisce di dare impulso a una seconda contestazione di addebiti sui medesimi fatti. In altre parole, risulta vietato utilizzare due volte il potere disciplinare per uno stesso fatto, senza che possa darsi alcun rilievo alla differente valutazione che, sulla base di circostanze già contestate, venga data nell'ambito del secondo procedimento disciplinare.
Ad avviso della Cassazione, la regola del ne bis in idem è perfettamente applicabile nell'ambito dei procedimenti disciplinari e impedisce, per ciò stesso, al datore di lavoro di provocare una nuova procedura di addebiti in relazione a determinati fatti sui quali è già stato esercitato il potere di contestazione. Pertanto, se il potere disciplinare è stato consumato per effetto di una lettera di addebiti in cui si contesta al lavoratore il modus operandi abituale che discende da singoli episodi disciplinarmente rilevanti, non è più consentito promuovere una seconda azione disciplinare per contestare atomisticamente quegli stessi episodi inadempienti.

sentenza 26815/2018

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©