Contenzioso

Permessi elettorali, no al riposo compensativo per il lavoratore in Cigs

di Angelina Turco

La Corte di cassazione interviene per la prima volta sulla possibilità di riconoscere il diritto del lavoratore ai riposi compensativi per funzioni elettorali espletate in costanza di Cigs.

La vicenda affrontata dalla Cassazione, con sentenza 19 novembre 2018, n. 29774, trae origine dal ricorso proposto da un lavoratore contro la sentenza d’Appello che aveva escluso il diritto ai riposi compensativi sul rilievo che nei giorni di impegno elettorale il rapporto di lavoro era sospeso in quanto il lavoratore si trovava in Cassa integrazione guadagni straordinaria.

I giudici della Corte di cassazione, al fine di verificare se la disciplina di riferimento consente di riconoscere anche in tali ipotesi il diritto del lavoratore ai riposi compensativi, sottolineano l‘assoluta novità della questione e offrono un quadro esaustivo della materia.

L'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (Dpr n. 361/1957) prevede che «in occasione di tutte le consultazioni elettorali … coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati … hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni». In particolare il secondo comma stabilisce che «i giorni di assenza dal lavoro … sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa».

Quest'ultima previsione è stata oggetto di interpretazione autentica da parte della legge 29 gennaio 1992, n. 69, la quale ha chiarito che «i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali».

Date tali premesse la Cassazione precisa che costituisce presupposto indispensabile per l'applicazione della presente disciplina la piena funzionalità del rapporto di lavoro, poiché la finalità della stessa è ravvisabile nell'esigenza di evitare che lo svolgimento delle funzioni connesse alle operazioni elettorali possano penalizzare il dipendente sul piano del rapporto di lavoro stesso.

Che la disciplina in materia sia modulata sulla piena funzionalità del rapporto e sull'attualità delle rispettive obbligazioni a carico delle parti, è reso palese da una serie di previsioni, ovvero:

- dal diritto del lavoratore di assentarsi per tutto il periodo delle operazioni elettorali;
- dal fatto che i giorni di assenza sono considerati "a tutti gli effetti" giorni di attività lavorativa;
- dal diritto del lavoratore al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

Sulla scorta di tali considerazioni la suprema Corte esclude l'applicazione della disciplina richiamata nell'ipotesi in cui il lavoratore impegnato nelle funzioni elettorali si trovi in cassa integrazione guadagni, o comunque in una situazione nella quale le reciproche obbligazioni a carico delle parti siano sospese, e nega quindi il «diritto al riposo compensativo in quanto destinato a "compensare" la maggiore onerosità dell'attività prestata in giorno festivo e non lavorativo in funzione del recupero delle energie psico-fisiche del dipendente».

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