Contenzioso

Pa, nessun demansionamento nell’ambito della medesima area professionale del Ccnl

di Angelina Turco

Non c'è demansionamento, nel rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, se la nuova mansione affidata al dipendente rientra nella medesima area professionale prevista dal Ccnl.

Una lavoratrice di un ente pubblico operante nel settore della tutela dell'ambiente all'interno del quale occupava un ruolo di primissimo piano, partecipando alle riunioni e al processo decisionale, coordinando i dipendenti della struttura, rappresentando l'Ente negli incontri con istituzioni e privati, al rientro dal periodo di congedo per maternità era stata esclusa da gran parte dei suoi compiti originari, essendole stato affidato il semplice compito di controllare e vigilare sulla gestione dei servizi idrici al fine di garantirne la fruibilità. La nuova posizione attribuita alla lavoratrice con il riassetto organizzativo dell'Ente corrispondeva, come pacificamente accertato, al pari di quelle in precedenza assegnate, alla medesima categoria di inquadramento già posseduta dalla ricorrente. La lavoratrice aveva chiesto, ed ottenuto in primo grado, il risarcimento del danno per demansionamento.
I giudici della Corte d'appello, accogliendo l'impugnazione dell'ente pubblico, avevano riformato la sentenza di primo grado.

La Corte di cassazione, chiamata a decidere sul ricorso della lavoratrice, con ordinanza 17 dicembre 2018, numero 32592, ha confermato la decisione della Corte d’appello, confortata dai precedenti giurisprudenziali in materia di pubblico impiego contrattualizzato.
Entrando nel dettaglio, le sezioni unite della Cassazione, con sentenza 4 aprile 2018, n. 8740, e numerose sentenze successive (tra le altre Cass. n. 7106/2014; Cass. n. 17214/2016) hanno stabilito che in materia di mansioni nel pubblico impiego contrattualizzato non si applica l'articolo 2103 del Codice civile, ma la disciplina prevista dall'articolo 52, comma 1, del Dlgs 165/2001 (Testo Unico Pubblico impiego), che, nella versione applicabile ratione temporis alla fattispecie, sancisce il diritto del dipendente ad essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi.

Tale norma assegna, quindi, rilievo solo al criterio di "equivalenza" formale con riferimento alla classificazione prevista "in astratto" dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità acquisita, e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente delle mansioni.
In conclusione la nozione di equivalenza in senso formale, mutuata dalle diverse norme contrattuali del pubblico impiego, comporta che, qualora le nuove mansioni assegnate rientrino nella medesima area professionale prevista dal contratto collettivo, come avvenuto nel caso di specie, non è ravvisabile la violazione dell'articolo 52 del Dlgs n. 165/2001.

Sulla scorta di queste argomentazioni la Cassazione nella sentenza in commento ha respinto il ricorso della lavoratrice e negato il risarcimento del danno per demansionamento.

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