Contenzioso

I precedenti disciplinari avvalorano la giusta causa anche senza contestazione della recidiva

di Alberto De Luca, Petra D'Andrea

Una lavoratrice è stata licenziata anche in base a precedenti infrazioni disciplinari. Tuttavia i precedenti non erano stati inseriti dal datore di lavoro nella contestazione disciplinare ai fini di obiettare l'esistenza di una condotta recidiva, ma erano stati unicamente richiamati nella comunicazione di licenziamento, per avvalorare l'intervenuta lesione del vincolo fiduciario.

Spiegando la propria impugnazione, la dipendente aveva dunque eccepito che i precedenti disciplinari richiamati nel licenziamento, rappresentandone elemento costitutivo, avrebbero dovuto essere oggetto della condotta contestata, non potendo dunque così rilevare ai fini della valutazione di proporzionalità della sanzione espulsiva.

Entrambi i giudizi di merito confermavano la validità del licenziamento, respingendo così anche l'eccezione della lavoratrice circa la mancata contestazione della recidiva.

Chiamata a pronunciarsi, la Corte di cassazione, con l’ordinanza del 26 novembre 2018 numero 30564, ha confermato la legittimità dell'orientamento espresso dai giudici di merito sul punto, escludendo che i precedenti disciplinari potessero avere natura costitutiva della condotta contestata, ben potendo invece essere considerati nella valutazione complessiva della lesione del vincolo fiduciario, ai fini della ricorrenza di una giusta causa di licenziamento.

In questo senso la Suprema corte si è espressa conformemente all'orientamento di legittimità consolidato, che ritiene non necessaria la preventiva contestazione della recidiva disciplinare allorquando i precedenti rappresentino un mero precedente negativo della condotta, rilevante ai fini determinazione della sanzione proporzionata da irrogare (Cassazione sezione lavoro 1909/2018; 9173/1997).

Nel sancire il principio, la Corte ha anche specificato che ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso possa rilevare ogni condotta di gravità tale da minare la fiducia del datore di lavoro in modo tale da far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole al perseguimento degli scopi aziendali, ben potendo eventuali precedenti disciplinari divenire rilevanti in tal senso (Cassazione sezione lavoro 2013/2012; 14586/2009).

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