Contenzioso

Subappalto, onere della prova soft per le mancate retribuzioni

di Angelina Turco

Il lavoratore in subappalto non deve provare l'esatta ripartizione dei crediti retributivi fra le diverse aziende per le quali ha prestato la propria attività. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione con sentenza 15 gennaio 2019, n. 834.

La vicenda a monte della decisione riguarda un lavoratore, addetto al servizio di installazione e manutenzione di linee di telefonia per la propria società, nel frattempo fallita, che lamentava il mancato pagamento delle retribuzioni per l’attività svolta, con impegno lavorativo suddiviso al 50% fra due aziende subappaltatrici, e chiedeva la condanna al pagamento della somma dovuta, in solido fra loro ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs n. 276/2003.

I giudici di merito rigettavano la domanda, sostenendo che il materiale probatorio fornito dal lavoratore ricorrente non avesse consentito di ricostruire in termini analitici le prestazioni eseguite e l'entità dei debiti gravanti su ciascuna delle società appaltatrici convenute in giudizio.

La Cassazione è stata chiamata a decidere sul ricorso presentato dal lavoratore, il quale sosteneva che la Corte di merito non avesse applicato correttamente quanto previsto dall'art. 29, comma 2 del Dlgs n. 276/2003, il quale come prevede che: «In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi […] dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto» .

I giudici di legittimità, nella sentenza in commento, accolgono il ricorso, rilevando e rimarcando che il regime della solidarietà sancito dall'art. 29, comma 2, del Dlgs n. 276/2003 presuppone solo l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligazione a carico dei coobbligati solidali, mentre la ripartizione interna dei debiti riguarda solo il rapporto intercorrente tra gli stessi.

La Corte di cassazione, nel cassare con rinvio la sentenza impugnata, intima al Giudice del merito di attenersi al seguente principio di diritto: "Il principio di solidarietà tra committente, appaltatore e subappaltatore, sancito dall'art. 29, comma 2, del Dlgs n. 276/2003, che garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative, esonera il lavoratore dall'onere di provare l'entità dei debiti gravanti su ciascuna delle società appaltatrici convenute in giudizio".

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