Contenzioso

Omissioni contributive, per le sanzioni agevolate non basta l’incertezza interpretativa

di Angelina Turco

Presupposto necessario per l’applicazione della riduzione delle sanzioni civili di cui all'art. 116, comma 15, legge 388/2000, è l’integrale pagamento dei contributi previdenziali dovuti: è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 23 gennaio 2019, n. 1837.

Alla base della decisione vi è il ricorso dell'Inps contro la decisione della Corte di Appello che aveva ritenuto applicabile il più favorevole regime sanzionatorio previsto dall'art. 116, comma 15, legge 388/2000, ovvero la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali, in ragione dell'esistenza di contrastanti orientamenti tra le diverse circolari Inps, all'epoca dell’insorgenza dell’obbligo contributivo accertato, nonostante fosse incontestato il mancato adempimento dell'obbligazione contributiva oggetto del contenzioso.

La Suprema Corte di Cassazione, anche sulla scorta di precedenti decisioni, con l’ordinanza in commento, accoglie il ricorso dell'Istituto previdenziale, sottolineando come «in tema di riduzione delle sanzioni civili per omissioni contributive, di cui all'art. 116, comma 15, lett. a), della legge n. 388 del 2000, per l'ipotesi in cui il ritardato o mancato versamento dei contributi derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo, l’integrale pagamento della contribuzione controversa costituisce un presupposto indefettibile ai fini dell'applicazione del più favorevole regime sanzionatorio ivi previsto» (Cass. n. 4077/2016).

La Cassazione conclude quindi che, poiché è proprio il citato comma 15 a porre, in modo chiaro, «l’integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali» come presupposto per «la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8», non è possibile far derivare il diritto all'applicazione del più favorevole regime sanzionatorio esclusivamente dalla ritenuta esistenza di contrastanti orientamenti amministrativi e giurisprudenziali.

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