Contenzioso

Sgravi contributivi, recupero in dieci anni

di Giuseppe Latour

Dieci anni per ottenere il recupero degli sgravi contributivi, concessi alle imprese su contratti di formazione e lavoro, che vengano considerati aiuto di Stato e, per questo, siano illegittimi perché «incompatibili con il mercato comune». È la conclusione alla quale è arrivata ieri la Cassazione, con la sentenza 4432/2019. Confermando il suo orientamento (si veda sentenze 15491/2017 e 6671/2012).

Il caso riguardava la richiesta dell’Inps di recuperare benefici contributivi, percepiti da una società nel periodo compreso tra novembre del 1995 e maggio del 2001, «derivanti dalla stipula di contratti di formazione e lavoro ritenuti illegittimi aiuti di Stato». La Commissione Ue, con una decisione poi confermata dalla Corte di Giustizia Ue, a maggio 1999 aveva dichiarato parzialmente illegittimi gli aiuti concessi attraverso questi sgravi contributivi, giudicandoli compatibili con i Trattati solo in alcuni casi specifici. La decisione veniva notificata a giugno 1999, facendo così decorrere il termine per la prescrizione.

Se la Corte di appello di Cagliari aveva ritenuto applicabile il termine di prescrizione di cinque anni, solitamente utilizzato per le azioni di recupero contributivo, la Cassazione ha seguito un’impostazione differente. Il motivo è che «non è possibile assimilare l’azione di recupero dello sgravio da aiuto di Stato illegittimo e l’azione di pagamento di contributi non versati e applicare analogicamente alla prima il termine di prescrizione proprio della seconda». Si applica, allora, il termine ordinario di prescrizione decennale, «decorrente dalla notifica alla Repubblica italiana della decisione comunitaria di recupero».

Non è il solo punto rilevante della sentenza. La Cassazione, infatti, afferma anche che «non sono sottratte al regime della concorrenza di mercato agli effetti del recupero degli sgravi contributivi», le imprese la cui attività si esaurisce in un territorio e, per questo, è «inidonea a minacciare o falsare la regolare concorrenza tra Stati membri».

Secondo i giudici, le imprese che operano solo all’interno di un territorio sono comunque favorite, «nella misura in cui lo stesso aiuto non è accordato alle imprese situate in altre zone». Questo aiuto falsa infatti la concorrenza, perché rafforza la posizione finanziaria di un soggetto e la sua possibilità di azione rispetto ai concorrenti che non ne beneficiano. Per questo motivo, l’aiuto di Stato illegittimo andrà recuperato.

la sentenza 4432/2019

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