Contenzioso

Sospensione cautelare del dipendente pubblico: quando spetta la restitutio in integrum

di Valeria Zeppilli

In pendenza di un procedimento penale che riguarda un proprio dipendente, le pubbliche amministrazioni hanno la facoltà di disporne la sospensione cautelare dal servizio. Si tratta di una facoltà espressione del potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro, che trova il suo fondamento nell'articolo 97 della Costituzione e che è concessa per garantire l'efficienza e l'imparzialità della Pa.
Su tale misura si è di recente soffermata la Corte di cassazione (sezione lavoro, 19 marzo 2019, n. 7657), che ne ha innanzitutto chiarito il rapporto con il procedimento disciplinare, specificando che, se questo è mancato, anche l'eventuale condanna penale dell'impiegato non giustifica la persistenza della sospensione cautelare dal servizio che l'amministrazione ha disposto in via discrezionale nel corso del procedimento giudiziario. Come sancito già da tempo anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2/2002, infatti, non è ammissibile la conversione della misura in una sanzione di contenuto identico.
In caso di sospensione cautelare, le amministrazioni, a seguito della definizione del procedimento penale che ha dato causa alla misura, devono adottare sollecitamente tutte le iniziative utili a determinare la tempestiva riattivazione del procedimento disciplinare. Sul punto, la Cassazione ha ricordato che il legislatore ha a tal fine imposto degli obblighi di comunicazione ben precisi a carico del piemme e del giudice che ha emesso il provvedimento; manca, invece, un obbligo del dipendente di collaborare e di comunicare le sentenze penali, con la conseguenza che il lavoratore ha solo la facoltà (e non l'onere) di attivarsi per far cessare lo stato di sospensione.
Quest’ultima precisazione è servita alla Corte per fornire un opportuno chiarimento in materia di restitutio in integrum.
Il diritto alla restitutio in integrum, infatti, ha natura retributiva e non risarcitoria, in ragione del fatto che la misura cautelare della sospensione non determina il venir meno dell'obbligazione retributiva, che è solo sospesa e sottoposta alla condizione dell'accertamento della responsabilità del dipendente.
Di conseguenza, il diritto alla retribuzione viene meno in via definitiva solo se è accertata la responsabilità disciplinare del dipendente; se invece, considerato l'esito del procedimento penale, la sanzione non è inflitta o non giustifica la sospensione sofferta, il rapporto riprende dal momento in cui è stato sospeso e il datore di lavoro è tenuto a corrispondere le retribuzioni arretrate, al netto solo di quelle relative all'eventuale periodo di privazione della libertà personale.
La circostanza che il dipendente pubblico sospeso non abbia comunicato tempestivamente al proprio datore di lavoro la definizione del processo penale che lo ha interessato, quindi, in assenza di uno specifico obbligo su di lui gravante di attivarsi per la ripresa del procedimento disciplinare non può comportare l'esclusione del diritto al pagamento delle retribuzioni non corrisposte durante il periodo di sospensione facoltativa.

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