Contenzioso

Ciechi assoluti, no alla pensione se viene meno lo stato di bisogno

di Angelina Turco

La Corte di cassazione, con ordinanza del 26 marzo 2019, n. 8382, è intervenuta in tema di pensione non reversibile per ciechi assoluti e rilevanza del reddito ai fini dell'integrazione dello stato di bisogno.

La pensione non reversibile per ciechi assoluti è una prestazione economica, erogata a domanda, ai maggiorenni riconosciuti ciechi assoluti con residuo visivo 00 in entrambi gli occhi con eventuali correzioni.

La prestazione è istituita dall'articolo 7 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, il quale prevede che «ogni cittadino affetto da cecità congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, infortunio sul lavoro o in servizio, ha diritto, in considerazione delle specifiche esigenze derivanti dalla minorazione, ad una pensione non reversibile qualora versi in stato di bisogno».

La pensione è rivolta ai maggiorenni ciechi assoluti in difficoltà economica con un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge. Il limite di reddito personale annuo per il 2018 è pari a 16.814,34 euro.

La Cassazione è chiamata a decidere il ricorso di una cieca civile assoluta che aveva adito il giudice del lavoro, chiedendo il ripristino del trattamento pensionistico in godimento (appunto la pensione non reversibile per ciechi assoluti) che le era stato revocato in quanto aveva superato il limite reddituale previsto dalla legge in seguito all'ottenimento di un occupazione lavorativa. La richiesta, giunta alla Corte d’appello, era stata respinta poiché non era stato ritenuto integrato il presupposto dello stato di bisogno in ragione del reddito percepito dalla stessa appellante.

La Corte di cassazione, nella sentenza in commento, rigetta la richiesta di ripristino della pensione precedente goduta dalla ricorrente, fornendo motivazioni nel solco del proprio precedente orientamento.

Per i giudici di legittimità «la pensione non reversibile per i ciechi civili assoluti di cui alla legge n. 66 del 1962, articolo 7, è erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiano dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell'ambito di cui all'articolo 38 della Costituzione, comma 1, sicché l'erogazione della prestazione cessa al superamento del limite di reddito previsto» dalla legge. Sono inapplicabili, continua la sentenza, sia l'articolo 68 della legge n. 153 del 1969, sia l'articolo 8, comma 1 bis, del Dl n. 463 del 1983, dettati per la pensione di invalidità, che consentono l'erogazione della pensione «in favore dei ciechi che abbiano recuperato la capacità lavorativa, trattandosi di norme di stretta interpretazione, intese a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza che subisca la perdita della pensione e il cui fondamento si rinviene nella diversa disposizione di cui all'articolo 38 della Costituzione, comma 2, e dunque, insuscettibili di applicazione analogica» (tra le altre Cass. n. 11437/2017; Cass. n. 16979/2017; Cass. n. 30830/2018).

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