Contenzioso

Come valutare la giusta causa di recesso dal contratto di agenzia

di Valeria Zeppilli

L'istituto del recesso per giusta causa, di cui al primo comma dell'articolo 2119 del Codice civile, si applica anche al contratto di agenzia e non solo al contratto di lavoro subordinato. Rispetto a quanto avviene in quest'ultimo, tuttavia, per la Corte di cassazione (sezione lavoro, 17 aprile 2019, n. 10732) nel contratto di agenzia il rapporto di fiducia assume un'intensità maggiore.
Ciò, in termini pratici, vuol dire che nell'ambito di tale tipologia contrattuale il recesso per giusta causa può risultare legittimo anche in presenza di un fatto di minore consistenza rispetto a quelli che giustificano la risoluzione di un rapporto di lavoro subordinato.
Confrontandosi con tale tematica, la Cassazione è andata a fondo, specificando che nella valutazione della giusta causa di recesso dal rapporto di agenzia ad assumere rilievo sono non soltanto i comportamenti che incidono direttamente e in maniera immediata sul sinallagma contrattuale, ma anche i comportamenti che si riflettono sui rapporti tra le parti in maniera mediata e indiretta. L'unico presupposto è che si leda il rapporto fiduciario che, in tale forma di contratto, deve ritenersi «particolarmente pregnante».
In sostanza, è riduttivo pensare che il recesso per giusta causa da un contratto di agenzia sia legittimo solo se i comportamenti che lo hanno determinato riguardano gli obblighi contrattuali che legano in maniera diretta le parti del contratto stesso. Per i giudici, infatti, non è ad esempio possibile negare rilevanza alle condotte esterne tenute dal preponente, che comunque arrecano un disagio all'agente, rendono più difficoltoso l'esercizio della sua attività lavorativa o ledono i suoi diritti all'immagine e alla professionalità rispetto ai clienti.
In altre parole, nel valutare la giusta causa di recesso il giudice deve verificare la violazione delle norme contrattuali che regolano il rapporto di agenzia senza tuttavia limitare la sua indagine a ciò. È infatti indispensabile che egli consideri tutti comportamenti che violino i principi di lealtà e buona fede e ledano in qualche modo, in maniera diretta o indiretta, gli interessi delle parti.
Del resto, non può non considerarsi che l'attività di promozione diretta di contratti nell'interesse del preponente, che è l'oggetto dell'incarico affidato all'agente con il contratto di agenzia, determina l'insorgenza di molteplici incombenze, che hanno un contenuto vario e non predeterminato e che consistono in diversi diritti e obblighi a carico di tutte e due le parti del rapporto contrattuale.

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