Contenzioso

Cassazione, per la malattia in tabella il nesso è presunto

di Angelina Turco

Se la malattia, nella fattispecie l'asbestosi, è tabellata, al lavoratore basta provare la malattia e di essere addetto alla lavorazione nociva, il nesso è presunto. A tale conclusione è giunta la Cassazione, con ordinanza 17 giugno 2019, n. 16173, che ha accolto il ricorso di un lavoratore che si era visto rigettare in appello la propria domanda tesa ad ottenere la rendita per malattia (asbestosi), messa in relazione causale con la prolungata azione della esposizione ad amianto su navi. Ai fini della corretta comprensione della fattispecie affrontata dalla sentenza è bene precisare che l'esposizione ad amianto era avvenuta in maniera minore su navi italiane, per cui era operativa la copertura assicurativa Ipsema (ora Inps), dal 1957 al 1962 e successivamente, in maniera molto più elevata, su navi straniere tra il 1962 e il 1986. Da ciò la Corte territoriale aveva tratto la conclusione che il lavoro su navi estere avrebbe assunto il valore di causa sufficiente ad escludere il nesso eziologico, essendo quelle derivanti dall'esposizione su navi italiane percentuali irrilevanti a far raggiungere la soglia di indennizzabilità.
Perno della decisione della Cassazione è quanto evidenziato dalla Ctu, ovvero che «è probabile che entrambe le esposizioni siano risultate necessarie nel determinare la malattia, sebbene non possa essere escluso che ciascuno avrebbe potuto causarla anche isolatamente». Precisa infatti la sentenza che tali risultati della consulenza tecnica, che si riferiscono ad una malattia professionale, vanno contestualizzati all'interno della disciplina assicurativa del rischio professionale con riferimento particolare all'art. 144 del D.P.R. n. 1124 del 1965 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) che prevede che «nell'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali contemplate dall'art. 3, del presente decreto è compresa l'asbestosi, contratta nell'esercizio dei lavori specificati nella tabella, allegato n. 8, e che risultino fra quelli previsti dall'articolo 1» il quale include gli addetti alla navigazione marittima, senza distinzione di mansioni. La tabella n. 8 prevede poi genericamente come causa di asbestosi tutte le lavorazioni che comportano l'impiego e l'applicazione di amianto e di materiali che lo contengono o che comunque espongono ad inalazione di polvere di amianto, e si tratta di una definizione generica, onnicomprensiva di tutte le lavorazioni che comportano il contatto nei termini previsti con la sostanza nociva.
La sentenza ricorda anche che precedenti giurisprudenziali della Corte di cassazione (Cass. n. 19399 del 2014) hanno deposto per «l'inclusione tra le malattie tabellate dell'asbestosi anche se contratta nella navigazione marittima, né sussisterebbero ragionevoli giustificazioni ad un'eventuale esclusione di tale settore di attività».
Il cuore della decisione in commento è la soluzione della questione giuridica dell'operatività del sistema presuntivo dell'origine professionale in ipotesi di malattia tabellata, secondo i seguenti principi:
- «quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore basta provare la malattia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva (anch'essa tabellata) perché il nesso eziologico tra i due termini sia presunto per legge (Cass. n. 23653 del 2016; n. 13024 del 2017)»;
- la presunzione non è assoluta «rimanendo la possibilità per l'INAIL di provare una diagnosi differenziale, ossia di fornire la prova contraria idonea a vincere la presunzione legale dimostrando l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi». Occorre però che tale prova attinga ad un fattore causale dotato di efficacia esclusiva, non potendo essere sufficiente neppure la prova di un fattore extraprofessionale di carattere concorrente (Cass. n. 14023/2004).
La sentenza della Corte d'appello viene quindi cassata poiché, non seguendo i predetti principi, ha disconosciuto l'efficacia causale del periodo di esposizione all'amianto svolto su navi italiane nell'insorgere della silicosi.

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