Contenzioso

Riscatto laurea nella gestione separata non possibile prima del 1996

di Silvano Imbriaci

Il caso da cui muove la decisione 16828/2019 della sezione Lavoro della Cassazione riguarda la richiesta di riscatto del periodo del corso legale degli studi da parte di un iscritto alla gestione separata Inps (articolo 2, comma 26, della legge 335/1995), con riferimento ad anni accademici compresi tra il 1998 e il 1992.

Il meccanismo del riscatto del corso di laurea permette di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi, a condizione che l'interessato abbia conseguito il titolo di studio. Si possono riscattare, oltre ai periodi utili per i diplomi universitari, anche quelli necessari per i diplomi di specializzazione, i dottorati di ricerca e vari altri diplomi indicati dalla legge, con vari limiti e modalità, purché non si tratti di periodi di iscrizione fuori corso o già coperti da contribuzione.

Per quanto riguarda la platea degli interessati, oltre a coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea o il titolo equiparato, la facoltà è esercitabile anche dai soggetti inoccupati che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbiano iniziato l'attività lavorativa in Italia o all'estero.

Nella vicenda in commento, i giudici di merito avevano accolto la domanda ritenendo applicabile la norma di cui all'articolo 51, comma 2, della legge 488/1999, che consentiva agli iscritti alla gestione separata la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato attraverso i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti in periodi precedenti fino ad un massimo di cinque annualità.

Ma in Cassazione la questione viene affrontata sotto un profilo nettamente diverso: possono essere accreditati ad una gestione contributi per un periodo storico in cui tale gestione non esisteva, o comunque non era attiva? Secondo la Cassazione, anche con il conforto di un precedente ormai risalente (18238/2002), posto che l'istituto del riscatto di laurea ha lo scopo di consentire la copertura assicurativa di un periodo in cui l'interessato non ha potuto "dedicarsi" alla propria posizione assicurativa, in quanto studente, tale meccanismo di compensazione non è consentito, prima di tutto logicamente, nei casi in cui se pure avesse lavorato l'interessato non avrebbe potuto avvalersi di tale periodo in quella gestione ai fini del futuro trattamento pensionistico, non essendo prevista la tutela previdenziale relativa. Occorre, in altre parole, che la possibilità del riscatto riguardi un periodo soggetto ad assicurazione, non un periodo nel quale quella forma o gestione assicurativa non era stata ancora istituita.

Nel caso specifico il periodo di studi si colloca in una fase precedente all'istitutzione della gestione separata, anche se la laurea formalmente è stata conseguita dopo il 1996. Il periodo universitario si è quindi sviluppato in un'epoca antecedente all'entrata in vigore della legge 335/1995, con la creazione della gestione separata presso cui il ricorrente aveva chiesto l'accredito della contribuzione riscattata. Peraltro, secondo la Corte, non risulta applicabile l'articolo 51 della legge 488/1999, norma che riguarda il riscatto dei periodi di lavoro prestati come collaboratore coordinato e continuativo, perché si tratta di una norma eccezionale che riguarda una ristretta e delimitata categoria di lavoratori e dunque incapace di fondare una regola generale adattabile a qualsiasi situazione.

In generale, dunque, da una parte il riscatto della laurea nella gestione separata risulta in qualche modo conveniente, in quanto l'onere viene calcolato sul valore medio mensile dei compensi assoggettati a contribuzione obbligatoria negli ultimi 12 mesi precedenti la domanda o periodo minore, a cui si applica l'aliquota di computo in rapporto al periodo temporale (compensi bassi, onere basso); dall'altra tuttavia, possono formare oggetto di riscatto solo i periodi che si collocano dopo il 31 marzo 1996, ossia successivamente all'introduzione dell'obbligo contributivo presso la gestione separata.

Potranno comunque essere riscattati, quei contributi, in altre gestioni, magari con oneri maggiori. Sul punto si segnala comunque che il decreto legge 4/2019 (convertito dalla legge 26/2019) ha introdotto la possibilità di un riscatto agevolato per gli anni dal 1996 in poi, con la possibilità di chiedere il riscatto anche di periodi parziali, più brevi rispetto alla durata legale del proprio corso di studio (per valutare la convenienza basta inserire il numero di anni da riscattare e il reddito annuo: saranno così calcolati i costi del riscatto ordinario e di quello agevolato).

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