Contenzioso

Aumento delle pensioni estere, quando spetta?

di Valeria Zeppilli

La Corte di cassazione, con l'ordinanza 24 giugno 2019, n. 16827, ha provato a chiarire quando la pensione estera possa dirsi integrata al minimo a seguito dell'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 4 della legge n. 140/1985. Dando una risposta a tale interrogativo è infatti possibile comprendere anche se debba trovare applicazione o meno l'articolo 7 della legge n. 407/1990.
L'opera interpretativa della Corte è partita dall'analisi del testo dell'articolo 4 della legge 140, la quale, dopo avere individuato i termini nei quali le pensioni con decorrenza anteriore al 1984 - integrate al minimo e aventi titolo alla maggiorazione di cui all'articolo 14-quater del Dl n. 663/1979 - sono aumentate mensilmente, chiarisce su quali importi si applicano tali aumenti.
Come già affermato dalla Cassazione con diverse pronunce (tra le quali la Corte cita la n. 12116/2019, la n. 14681/1999 e la n. 10375/2005), gli aumenti si applicano sull'importo della pensione mensile non integrato al minimo.
Del resto, la ratio che ha ispirato l'introduzione di tale previsione nel nostro ordinamento è quella di aumentare le prestazioni dei lavoratori che, nonostante la rilevante anzianità assicurativa, godevano di una pensione assai modesta, inferiore al minimo e, quindi, nelle condizioni di dover essere integrata.
La disposizione in parola ha pertanto aumentato l'importo a calcolo delle pensioni per tutelarle rispetto alla perdita dell'integrazione al minimo, limitata per effetto dell'articolo 6 della legge n. 638/1983, che ha condizionato, per la prima volta il diritto a tale integrazione al possesso di redditi inferiori a una certa soglia.
La Corte di cassazione ha poi precisato che, dall'applicazione degli aumenti sull'importo a calcolo (così come previsto espressamente dalla norma), sembrerebbe che la pensione non vari mai in quanto l'aumento sarebbe assorbito dall'integrazione al minimo.
Tuttavia, per i giudici, non è così, dato che l'aumento effettivo dipende dalla sua misura a calcolo e che se la maggiorazione concessa dalla legge supera la parte dell'integrazione al minimo che è applicata, la pensione ricevuta dall'interessato subisce un reale aumento.
Oltretutto occorre considerare che il superamento del trattamento minimo in forza dell'applicazione del beneficio oggetto della pronuncia non dipende solo dal riconoscimento di quest'ultimo ma va valutato in concreto tenendo conto della pensione a calcolo, cui sommare il beneficio, salvo applicare in tutto o in parte il beneficio o, se non è raggiunto un accordo sul punto, continuare ad applicare l'integrazione al minimo, anche solo parzialmente.
In definitiva, per tirare le fila del complesso ragionamento fatto dalla Cassazione (e utilizzando le sue parole), «qualora la somma del suddetto trattamento base e dell'importo spettante in base alla norma citata sia inferiore alla pensione integrata già in godimento, deve essere mantenuto tale trattamento senza operare alcun miglioramento … con ogni conseguenza circa l'applicazione dell'art. 7 n. 407/1990».

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