Contenzioso

Sanzioni civili obbligatorie con la solidarietà contributiva ante 7 aprile 2012

di Silvano Imbriaci

Con la sentenza 18003 del 4 luglio 2019, la sezione lavoro della Cassazione ribadisce chiaramente il principio della non retroattività dell'abrogazione dell'obbligo sanzionatorio in materia di sanzioni civili nelle ipotesi di solidarietà contributiva prevista dall’articolo 29 del Dlgs 276/2003.

L'attuale testo dell'articolo 29, nella sua formulazione in vigore dal 7 aprile 2012 (articolo 21 del Dl 9 febbraio 2012, numero 5), afferma espressamente che all'obbligato solidale non può essere chiesto il pagamento delle sanzioni civili, di cui invece risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Si è posto in giurisprudenza il problema di verificare l'applicabilità di tale abolizione anche agli inadempimenti contributivi anteriori al 7 aprile 2012.

Il ministero, seguito dall'Inps (circolare 106 del 10 agosto 2012), aveva precisato che il dies a quo a partire dal quale il committente non risponde dell'obbligo relativo alle sanzioni civili coincide con tutti gli obblighi contributivi la cui scadenza di versamento è successiva al 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore del Dl 5/2012. Generalmente la giurisprudenza di merito ha seguito questa interpretazione (per esempio tribunale di Torino 2259/2013; tribunale di Milano 204/2015, che rileva l'automaticità dell'obbligo sanzionatorio in caso di omesso versamento di contribuzione, anche in assenza di precisa indicazione legislativa, necessaria solo se l'obbligo deve essere escluso).

Sul punto occorre ricordare che la Corte costituzionale si è espressamente pronunciata con la sentenza 254/2014, che ha affermato la infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 29 del Dlgs 276/2003 nella parte in cui, prima delle ultime modifiche legislative, prevedeva che la responsabilità solidale dovesse estendersi anche alle sanzioni civili. Secondo la Corte costituzionale è perfettamente legittima la diversa regolamentazione di una stessa fattispecie in epoche diverse, e dunque è ben possibile che inadempimenti contributivi che si siano verificati prima dell'entrata in vigore della norma più favorevole continuino a essere sottoposti all'obbligo sanzionatorio.

Tuttavia, nonostante questa precise indicazioni, una certa parte della giurisprudenza di merito ha continuato a ritenere applicabile retroattivamente l'esclusione dell'obbligo di pagamento delle sanzioni. Secondo questa linea interpretativa, infatti, non vi sono ostacoli all'applicabilità di una nuova normativa anche ai rapporti sorti precedentemente alla sua entrata in vigore, nella misura in cui lo ius superveniens risulti espressamente diretto non tanto al fatto generatore degli stessi, quanto alla regolamentazione dei suoi effetti. In questo caso, la nuova legge colpisce l'obbligo sanzionatorio in quanto conseguenza oppure effetto dell'inadempimento contributivo, e dunque può essere applicata tranquillamente anche alle obbligazioni sanzionatorie nate precedentemente (tribunale di Cremona, 63/2015).

Ebbene la Cassazione, prima con la pronuncia 18259/2018 e ora con la sentenza 18003/2019, va di contrario avviso e ribadisce il principio della irretroattività del disposto dell'articolo 21 del Dl 5/2012, norma che peraltro non ha natura interpretativa. La tesi che vuole la retrodatazione degli effetti purgativi, infatti, si scontra concettualmente con il fatto che le somme aggiuntive costituiscono un automatico effetto dell'inadempimento contributivo, in quanto sorgono contestualmente, e per legge, a tale adempimento; l'obbligazione sanzionatoria matura di giorno in giorno e dunque la nuova normativa agisce sugli effetti che ancora non si sono prodotti, ma nulla può su quelli che si sono già prodotti in via automatica per effetto dell'inadempimento per i periodi anteriori alla nuova formulazione della legge.

L'applicazione delle sanzioni civili all'inadempimento riguarda la formazione del debito contributivo e ne ha la medesima natura: tanto è vero che le vicende che riguardano l'omesso o il ritardato pagamento dei contributi non possono non riguardare anche le somme aggiuntive (Cassazione, sezioni unite 5076/2013 in materia di atti interruttivi della prescrizione contributiva ed effetti sull'obbligazione per sanzioni). A maggior ragione, dunque, l'obbligazione per sanzioni, fino a che è stata in vigore, è inclusa nella responsabilità solidale prevista dall’articolo 29, non risultando peraltro irragionevole la modulazione del carico sanzionatorio in modo differente a seconda della diversa collocazione temporale dell'inadempimento: secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche.

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