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Manca il modello A1: può essere un indice di irregolarità

di Alessandro Rota Porta

Passa su web la gestione del modello A1: è l’effetto della circolare Inps 86/2019 che prevede, appunto, la modalità telematica dell’attestazione, già attiva sul portale dell’Istituto e definitivamente obbligatoria dal prossimo 1° settembre.

Il modello A1 consiste nella certificazione della legislazione di sicurezza sociale applicabile al lavoratore, titolare del modello, nei casi in cui svolga un’attività lavorativa in uno o più Stati che applicano la regolamentazione comunitaria. Non contiene, invece, informazioni né sulle condizioni di lavoro, né sull’adempimento degli obblighi retributivi e contributivi da parte dell’azienda, né notizie sull’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro.

In sostanza, il certificato attesta l’obbligo per l’impresa distaccante di pagare i contributi esclusivamente nello Stato membro di stabilimento e non anche in quello ospitante.

Venendo alla nuova procedura, il canale telematico riguarda la presentazione delle richieste di rilascio dell’A1 da parte dei datori di lavoro o degli intermediari abilitati, con riferimento a queste casistiche: lavoratore marittimo, lavoratore subordinato distaccato, accordo in deroga per distacco di lavoratore dipendente.

Per effettuare l’invio online, bisogna accedere alla sezione «Tutti i servizi» del sito Inps e digitare nel campo di testo libero «Servizi per le aziende e consulenti», quindi entrare nel portale delle agevolazioni, alla voce «Distacchi».

Una volta presentata la domanda, il richiedente potrà verificarne lo stato sul cruscotto web e sarà avvisato dell’esito via e-mail e/o via sms ai contatti indicati nella domanda.

Restano al momento escluse dal canale telematico le tipologie di richieste del modello per le quali è prevista la presentazione diretta da parte del lavoratore interessato: in queste ipotesi – specificate dalla circolare 86 – la trasmissione della domanda deve avvenire con la procedura attualmente in uso.

Che cosa accade se il distacco è realizzato senza la presenza del modello A1? Si è occupato di questa fattispecie l’Ispettorato nazionale del Lavoro, con la circolare 1/2017. La mancanza del modello A1, ovvero della relativa richiesta con data certa, può costituire un indicatore che la situazione non sia qualificabile come distacco genuino: in questo caso, l’infrazione è analizzata agli accertatori come uno degli elementi utili per la valutazione complessiva, sebbene non decisivo, poiché il distacco potrebbe comunque risultare genuino.

Peraltro, nel caso opposto, la presenza del modello A1, ovvero della relativa richiesta con data certa, non esclude la possibilità per gli organi di vigilanza di accertare eventuali ipotesi di frode, abuso o elusione. Infine, è opportuno ricordare che l’autenticità del distacco può essere messa in discussione anche quando la sua durata è superiore a 24 mesi o comunque si rilevano elementi che depongono a favore della non temporaneità del distacco stesso.

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