Contenzioso

L’Inps non può negare l’indennità di accompagnamento per errori formali nella domanda

di Angelina Turco

L’Inps non può negare l'indennità di accompagnamento per un vizio formale nella domanda amministrativa.

La suprema Corte di Cassazione, con ordinanza del 22 luglio 2019, n. 19724, respinge il ricorso presentato dall'Inps contro la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto spettante l'indennità di accompagnamento, sebbene avesse accertato che il certificato medico allegato alla domanda proposta in via amministrativa non conteneva l'indicazione espressa dell'impossibilità dell'istante di deambulare autonomamente e di svolgere, senza un aiuto continuativo, gli atti quotidiani della vita come previsto dalla normativa.

Per l'Istituto tale omessa indicazione configurava carenza di un presupposto di legittimità della domanda amministrativa che quindi non poteva essere accolta.

Per i giudici della Suprema Corte di Cassazione il Tribunale ha correttamente rigettato l'eccezione d'improcedibilità del ricorso, sollevata dall'Inps per l'asserita mancanza di una specifica domanda amministrativa volta ad ottenere l'indennità di accompagnamento, in coerenza con il principio, condiviso pienamente dall'ordinanza in commento, per cui: «In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'INPS o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente. Ne consegue che non costituisce requisito imprescindibile della domanda amministrativa barrare la casella che, nel modulo, individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non potendo l'istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità, ovvero di improponibilità, in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex articolo 111 Cost.».

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