Contenzioso

Banche, legittimo il licenziamento del dipendente che non rispetta l’antiriciclaggio

di Valerio Vallefuoco

Per la Cassazione sezione lavoro la sentenza di licenziamento di un dipendente bancario che non rispetta le norme antiriciclaggio, in particolare le omesse segnalazioni di operazioni sospette, va confermata anche quando lo stesso soggetto sia stato assolto in sede penale dai reati di favoreggiamento e riciclaggio con la formula «perché il fatto non sussiste».

Con sentenza 21548 del 2019 depositata ieri, la Cassazione ha rigettato il ricorso del dipendente che, alla luce del procedimento penale che lo aveva visto assolvere con la formula ampia per i reati ben più gravi, voleva che gli effetti di tale sentenza in particolare sui fatti potessero far annullare la sentenza di secondo grado che gli aveva già confermato il licenziamento inflitto dal datore di lavoro e confermato già in primo grado.

Secondo la pronuncia del giudice di appello confermata dalla Cassazione, anche se durante l'esito del giudizio era avvenuta assoluzione da tali più gravi reati, la stessa era da considerarsi ininfluente. A tale assunto secondo i giudici si perviene in relazione alla modalità del rapporto di lavoro intercorso ed in considerazione delle contestazioni disciplinari effettuate dal datore di lavoro, da cui si dovevano evidenziare le gravi condotte del dipendente relative alla specifica violazione dei principali doveri a cui lo stesso era tenuto.

Il dipendente era infatti preposto alla filiale della banca, gli erano stati affidati ampi poteri gestionali, era munito di rappresentanza dell'istituto bancario innanzi ai terzi. Pertanto la condotta imprudente nell’adeguata verifica della clientela e delle conseguenti operazioni sospette al rischio riciclaggio, soprattutto in costanza di specifiche e rigorose normative di legge ed interne relative al rispetto delle regole antiriciclaggio, possono costituire la fonte di responsabilità anche contrattuale e possono giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente. Tuttò ciò, secondo la magistratura del lavoro, a prescindere dalla commissione di fatti aventi rilevanza penale accertata.

Nel caso specifico è stato provato che il dipendente bancario avesse omesso numerose segnalazioni di operazioni sospette rilevanti ai fini antiriciclaggio. Tali segnalazioni omesse riguardavano tre diverse imprese commerciali che erano di proprietà e venivano amministrate da prestanome riconducibili ad un soggetto bancarottiere ritenuto contiguo ad una nota associazione criminale.

La condotta omissiva del dipendente è stata pertanto ritenuta integrante una grave lesione del rapporto fiduciario con il datore di lavoro, soprattutto alla luce delle funzioni e mansioni affidate al lavoratore che era preposto allo sportello bancario. La Cassazione pertanto ha confermato il principio secondo cui bisogna considerare in modo autonomo i fatti oggetto di imputazione penale da quelli disciplinari.

Infatti, anche se il dipendente era stato assolto per la carenza dell'elemento psicologico del reato di favoreggiamento reale nonchè riciclaggio e pertanto anche se assente la consapevolezza dell'origine illecita dei fondi oggetto di movimentazione sui conti correnti, quando vi è violazione degli specifici obblighi antiriciclaggio ci può essere una grave violazione disciplinare che può comportare la perdita del posto di lavoro.

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