Contenzioso

Sisma 2016/2017 nel centro Italia, recupero dei contributi

di Pietro Gremigni

Entro il 15 ottobre 2019 i contribuenti delle zone colpite da una serie di sisma tra agosto 2016 e gennaio 2017 nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo dovranno versare i contributi sospesi in un'unica soluzione oppure, in caso di rateazione, la prima delle 120 rate mensili.

L'Inps ha pubblicato il messaggio 3247 del 6 settembre 2019 per fornire le istruzioni operative agli interessati sulle modalità di un versamento previsto da ultimo, dopo una serie di proroghe, al 1° giugno 2019, prima dell'intervento cioè della legge 55/2019.

Per il versamento rateale occorre presentare domanda all'istituto di previdenza e, in caso di autorizzazione, versare entro la prima scadenza del 15 ottobre una somma pari all'importo delle prime cinque rate del debito dovuto.

Territori interessati e destinatari – Le zone colpite dal sisma i cui soggetti residenti hanno beneficiato della sospensione sono indicate negli allegati 1 e 2 del Dl 189/2016 convertito nella legge 229/2016.
I destinatari sono gli iscritti alle seguenti gestioni:
- datori di lavoro con dipendenti;
- artigiani e commercianti;
- committenti per i collaboratori iscritti alla gestione separata;
- lavoratori autonomi (liberi professionisti) iscritti alla gestione separata;
- aziende agricole;
- lavoratori agricoli autonomi e concedenti piccola colonia e compartecipazione familiare;
- datori di lavoro domestico;
- iscritti alla gestione pubblica – per la sola tipologia di aziende con natura giuridica privata con dipendenti.

Beneficio – Il beneficio accordato ai predetti soggetti è quello di poter effettuare gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi, fino alla scadenza legale di adempimento e di versamento nell'arco temporale decorrente dalla data dell'evento sismico fino al 30 settembre 2017.

Datori di lavoro privati – Il versamento del dovuto viene effettuato tramite modello F24 indicando, tra l'altro, l'intero periodo dei contributi sospesi, e utilizzando il codice contributo "DSOS".
Per i datori di lavoro domestico il recupero dovrà essere effettuato tramite bollettini Mav.

Aziende agricole - Per questi contribuenti è stata inserita nel cassetto previdenziale all'interno della sezione "News individuali", la comunicazione con la quale si riportano sia il prospetto riepilogativo dei periodi e degli importi dei contributi oggetto della sospensione che risultino ancora non pagati sia gli estremi da utilizzare per il pagamento tramite il modello F24. Qualora le aziende beneficiarie della sospensione contributiva non abbiano trasmesso le denunce trimestrali di manodopera (Dmag) del 3° e 4° trimestre 2016 e del 1° e 2° trimestre 2017, dovranno provvedere all'invio entro e non oltre il 15 ottobre 2019.

Artigiani e commercianti - I contribuenti possono utilizzare il modello F24 indicando l'apposita codeline presente nelle comunicazioni bidirezionali del cassetto previdenziale.
Per tali soggetti i contributi dovuti e non versati per effetto della sospensione non saranno utilizzabili ai fini previdenziali fino al loro completo versamento.

Gestione separata - Il messaggio dell'Inps distingue in base alla matura dell'assicurato:
-per i committenti occorre versare la contribuzione dovuta, riferita ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione, compilando la "Sezione INPS" del modello "F24" e apponendo il codice CXX/C10;
-Per i professionisti iscritti alla Gestione separata il versamento relativo al saldo 2016 e al primo acconto 2017 deve essere effettuato compilando la "Sezione INPS" del modello "F24" con l'indicazione del codice PXX/P10.

Datori privati con dipendenti pubblici - Le aziende con natura giuridica privata, che hanno dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, a cui spetta il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali, dovranno indicare il contributo dovuto nell'elemento <AltriImportiDovuti_Z2> della ListaPosPA, valorizzando la Tipologia del Dovuto con il Codice 33. Il versamento andrà eseguito nei tempi indicati per tutte le altre categorie tramite modello F24.

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