Contenzioso

Quando i redditi di capitale influiscono sui contributi dei lavoratori autonomi

di Valeria Zeppilli

Quando il lavoratore autonomo è anche socio di una società di capitali nella quale non svolge attività lavorativa, sorge il problema di comprendere quali sono i redditi ai quali deve essere parametrato il suo obbligo contributivo. In particolare ci si chiede se si debba o meno tenere conto anche dei redditi da partecipazione alla predetta società.
Per la Corte di cassazione (sezione lavoro, 24 settembre 2019, n. 23792), tali redditi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi Inps per diverse ragioni.
Innanzitutto, perché la normativa previdenziale inserisce nella base imponibile per il calcolo dei contributi la totalità dei redditi d'impresa, che però vanno tenuti distinti dai redditi di capitale. Inoltre, perché il testo unico delle imposte sui redditi prevede che gli utili che derivano dalla partecipazione a una società di capitali che non prevede la prestazione di attività lavorativa sono ricompresi tra i redditi di capitale e non tra quelli di impresa.
Si tratta, per i giudici, di una soluzione conforme al secondo comma dell'articolo 38 della Costituzione, in forza del quale la tutela previdenziale spetta solo ai lavoratori e non anche a coloro che investono capitali a scopo di utile.
Sebbene, negli ultimi tempi, si stia manifestando una tendenza all'ampliamento della base contributiva imponibile, che non si limita più a ricomprendere esclusivamente il corrispettivo dell'attività di lavoro, tale tendenza deve tuttavia essere contenuta entro i confini che ha definito il legislatore, senza possibilità di estendere le relative previsioni in maniera analogica, annullando del tutto il parallelismo tra la disciplina fiscale e la disciplina previdenziale.
Diverso è il caso in cui il lavoratore autonomo è anche socio di società di persone. Per questa forma societaria, infatti, vige il principio della trasparenza fiscale che determina che tutti i redditi, a prescindere da quale sia la fonte dalla quale provengono e da quale sia il loro oggetto sociale, vanno ricondotti tra i redditi di impresa, con conseguente applicazione delle relative norme.
Sul punto, la Corte di cassazione ha ritenuto opportuno ricordare che la Consulta, con la sentenza numero 354/2001, ha escluso l'illegittimità costituzionale della norma che sottopone a contribuzione Inps i redditi denunciati da un socio di una s.a.s. ai fini Irpef, rilevando che i soci di società di capitali e i soci di società di persone si trovano su due posizioni distinte, in ragione del rilievo preminente che l'elemento personale assume nelle seconde a differenza di quanto avviene nelle prime.

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