Contenzioso

Gli esodi incentivati su base volontaria sono fuori dal divieto di recesso

di Giulia Basso e Valentina Pomares

La pandemia continua a mettere a dura prova molti settori del Paese: particolarmente colpiti, tra gli altri, turismo, commercio al dettaglio, ristorazione.

Sin dall’ inizio, il legislatore ha introdotto una serie di misure volte alla salvaguardia dei posti di lavoro, consentendo in particolare la fruizione delle integrazioni salariali e imponendo il divieto di licenziamento per motivi economici - tanto individuale che collettivo - esteso da ultimo con la legge di Bilancio fino al 31 marzo 2021.

Se da un lato è esente dal divieto l’ipotesi del cambio di appalto garantito dalla previsione di clausole sociali che impongono all’appaltatore la riassunzione dei lavoratori, lo stesso non può dirsi per il diverso caso di cessazione di appalto. L’appaltatore uscente infatti non può procedere con il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del dipendente, la cui posizione sia effettivamente in esubero al termine dell’erogazione dei servizi.

Quali sono dunque gli strumenti a disposizione delle aziende che si trovano in questa situazione? Pensiamo ad esempio al caso delle aziende del settore della ristorazione alle quali è stato affidato il servizio mensa da svolgere nell’ ambito dei contesti aziendali.

Non è difficile pensare che in questa situazione emergenziale, in cui i datori di lavoro hanno fatto ampio uso della cassa integrazione, dello smart-working e di molti altri strumenti per fronteggiare il calo di fatturato e per ridurre il numero dei dipendenti fisicamente presenti all’interno degli stabilimenti, gli stessi abbiano deciso di non rinnovare gli appalti di servizi di ristorazione all’interno dell’azienda, soprattutto in un’ottica di riduzione dei costi.

Gli imprenditori che si vedono dunque non rinnovare i contratti per la prestazione di tali servizi, se da un lato non possono procedere con i licenziamenti (individuali e/o collettivi) per la perdita dell’appalto fino al 31 marzo 2021, dall’altro possono tuttavia fare ricorso ad altri strumenti messi a disposizione dall’ordinamento.

Possono richiedere i trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa emergenziale che, oltre a semplificare notevolmente le relative procedure di richiesta, li ha estesi sino a fine giugno 2021.

Nel rapido succedersi dei provvedimenti emanati il legislatore ha anche, a più battute, raccomandato e incentivato la promozione dell’utilizzo delle ferie pregresse accumulate e non utilizzate da parte dei dipendenti, e dei permessi retribuiti.

Infine, una valida eccezione al divieto di licenziamento è la possibilità di negoziare con le organizzazioni sindacali un accordo collettivo attraverso il quale si può concordare un piano di uscite incentivate, al quale i dipendenti possono aderire su base volontaria. Il legislatore ha previsto che in questa particolare situazione, nonostante si tratti di una risoluzione consensuale, i lavoratori interessati all’esodo possano beneficiare dell’indennità di disoccupazione, per la quale i datori di lavoro dovranno pagare il contributo di ingresso alla Naspi.

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