Contenzioso

L’obbligo di repêchage si applica anche in caso di cessazione di appalto

di Giulia Basso e Valentina Pomares

Il divieto di licenziamento stabilito dal legislatore fino al 31 marzo 2021 si applica anche al caso della cessazione degli appalti.

Spesso le aziende esternalizzano determinate attività, che non fanno parte del loro core business, sottoscrivendo contratti di appalto di servizi con società terze (per pulizia, vigilanza, mensa aziendale, manutenzione, logistica, servizi informatici).

Non di rado sorgono problematiche giuslavoristiche al momento della cessazione del contratto di appalto, determinata dalla scelta dell’imprenditore di risolvere il rapporto per internalizzare l’attività o perché, insoddisfatto del servizio, decida di cambiare partner commerciale, facendo subentrare un altro soggetto.

In questi casi, sono previste tutele differenti a favore dei lavoratori coinvolti: nel caso di avvicendamento nell’appalto esistono clausole di protezione derivanti dalla contrattazione collettiva che impongono la conservazione del posto di lavoro, mentre una tutela simile non è prevista nel caso di cessazione dell’appalto, ove l’appaltatore dovrà fronteggiare gli eventuali esuberi di personale. La perdita dell’appalto è considerata dall’unanime giurisprudenza come un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, a condizione che l’appaltatore dimostri in concreto l’effettivo esubero del dipendente e l’impossibilità di una sua ricollocazione.

La giurisprudenza più volte ha affrontato il tema se, in ipotesi di licenziamento individuale o plurimo per giustificato motivo oggettivo, laddove il recesso coinvolga più lavoratori, sia legittimo circoscrivere la scelta dei soggetti da licenziare tra quelli impiegati nell’appalto cessato.

In particolare, ci si è chiesti se questo criterio di scelta sia improntato ai principi di correttezza e buona fede, o si debbano applicare i criteri di scelta previsti per i licenziamenti collettivi: anzianità di servizio, carichi familiari ed esigenze tecnico produttive.

Gli orientamenti più recenti della giurisprudenza di legittimità e di merito hanno ritenuto che, quando la ragione posta alla base del recesso individuale riguarda la soppressione di uno specifico servizio legato alla cessazione dell’appalto - e non sia conseguenza di una generica esigenza di riduzione della forza lavoro - il nesso causale tra questa ragione e la soppressione è idoneo, di per sé, a individuare il personale da licenziare, senza che si renda necessaria la comparazione con altri lavoratori dell’azienda e l’applicazione dei criteri di scelta previsti dalla legge 223/1991, in tema di licenziamenti collettivi.

Per andare esente da censure, l’appaltatore dovrà dunque dimostrare che la posizione del dipendente sia effettivamente in esubero e che lo stesso, essendo stato impiegato esclusivamente al servizio oggetto della fornitura cessata, non possa essere in altro modo adibito nella struttura organizzativa della società.

Il licenziamento per la perdita dell’appalto non è una strada percorribile nell’attuale situazione pandemica, poiché il legislatore, per dare continuità ai rapporti di lavoro, ha precluso anche con la legge di Bilancio 2021 la possibilità per le aziende di licenziare i dipendenti per giustificato motivo oggettivo fino al 31 marzo 2021.

La situazione di esubero del personale potrebbe verificarsi anche nell’ipotesi del cambio di appalto, se l’appaltatore subentrante non fosse in grado di riassorbire i dipendenti dell’appaltatore uscente.

Nel nostro ordinamento non esiste un diritto dei lavoratori di proseguire il loro rapporto di lavoro alle dipendenze dell’appaltatore subentrante, quando quest’ultimo abbia una struttura organizzativa e operativa caratterizzata da elementi di discontinuità rispetto alla precedente attività d’impresa. Tuttavia, la contrattazione collettiva ha previsto alcune clausole di protezione, disponendo per le imprese subentranti l’obbligo di assunzione del personale in precedenza impiegato nell’appalto, secondo modalità e procedure che coinvolgono i sindacati. L’appaltatore uscente potrà procedere al licenziamento dei lavoratori addetti all’appalto, che saranno riassunti dall’appaltatore subentrante, senza incappare nel divieto di licenziamento attualmente in vigore.

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