Contenzioso

Stop ai licenziamenti anche per inidoneità fisica sopravvenuta

di Giuseppe Bulgarini d'Elci

Il licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore ricade nel divieto dei licenziamenti introdotto dall'articolo 46 del Dl n. 18/2020, i cui effetti sono oggi estesi per effetto della legge n. 178/2020 (articolo 1, commi 309-310) al 31 marzo 2021.

Ad avviso del Tribunale di Ravenna (sentenza 7 gennaio 2021) le misure emergenziali sulla moratoria dei licenziamenti estendono pacificamente i loro effetti al licenziamento del lavoratore di cui il medico competente abbia accertato il sopravvenire di condizioni di salute incompatibili con la mansione esercitata.

Militano a favore di questa conclusione non solo il consolidato indirizzo di giurisprudenza per cui il licenziamento determinato da una sopravvenuta incompatibilità alla mansione rientra nel motivo oggettivo di licenziamento, ma anche il rilievo che il congelamento dei licenziamenti disposto dalla normativa emergenziale ha una funzione di tutela economica e sociale, ivi incluso il sostegno al mondo del lavoro e a favore delle famiglie, che non può non ricomprendere la fattispecie della sopravvenuta inidoneità fisica alla mansione.

Il giudice ravennate non condivide le opposte conclusioni espresse dalla società, per la quale il blocco dei licenziamenti disposto dalla normativa emergenziale si applica ai (soli) licenziamenti che hanno natura economica in senso stretto, dalla cui nozione resta evidentemente esclusa la fattispecie del recesso datoriale per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore. Allargando il perimetro del licenziamento oltre le ragioni aziendali non strettamente inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro si finisce per estendere l'applicazione del divieto ben oltre il perimetro delineato dalla normativa emergenziale. Viene compromessa la tenuta stessa del principio costituzionale di libertà dell'iniziativa economica scolpito nell'articolo 41 della Costituzione.

Il Tribunale di Ravenna non condivide questa lettura e osserva che, stando alla lettera dell'articolo 46 del Dl 18/2020, sono interdetti tutti i licenziamenti «per giustificato motivo oggettivo» secondo lo schema dell'articolo 3 della legge 604/1966. Posto che una granitica giurisprudenza ricomprende nel giustificato motivo oggettivo anche il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, il dato formale non consentirebbe di escludere quest'ultima fattispecie dal blocco dei licenziamenti disposto durante la pandemia. Si afferma, inoltre, che anche con riguardo al licenziamento per inidoneità sopravvenuta valgono le stesse ragioni di tutela sociale ed economica che sono alla base della decretazione emergenziale, la quale si prefigge di evitare che i lavoratori restino privi di occupazione in un momento di emergenza sanitaria nel quale, per effetto del lockdown e del «blocco di una buona parte della domanda», si assiste ad un rallentamento delle attività di impresa in una pluralità di settori produttivi.

Infine, il Tribunale di Ravenna rimarca che, in forza dell'articolo 42 del Dlgs 81/2008, il licenziamento per inidoneità alla mansione specifica presuppone che il datore di lavoro abbia preventivamente verificato l'indisponibilità di altre mansioni (equivalenti o inferiori) nell'ambito della propria organizzazione aziendale.In una situazione caratterizzata da emergenza sanitaria e contrazione economica, tale verifica, nello spirito introdotto dalla decretazione emergenziale con il congelamento dei licenziamenti, deve essere rimandato a una fase successiva, ovvero «all'esito del superamento della crisi».

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