Contenzioso

La mancata denuncia contributiva non è sempre reato

di Matteo Prioschi

La mancata presentazione delle denunce contributive non determina automaticamente il reato di omessa presentazione di denuncia obbligatoria previsto dall’articolo 37 della legge 689/1981.

In primo e secondo grado due soci e liquidatori di un’azienda sono stati condannati in quanto non hanno presentato le denunce obbligatorie per il versamento dei contributi all’Inps riferite a tre mesi, con conseguente mancato versamento dei contributi.

La Cassazione, nella sentenza 7145/2021, evidenzia però che, secondo l’orientamento giurisprudenziale, ai fini della configurabilità del reato la mancata presentazione delle denunce si deve realizzare con il «dolo specifico di non versare in tutto o in parte i contributi previdenziali o assistenziali, e che a tal fine, non sono sufficienti né il dolo generico, né il dolo eventuale».

Secondo la Corte d’appello, la finalità specifica di non voler pagare i contributi si desume dall’omissione delle denunce e dall’aggravio economico per l’azienda qualora avesse voluto rispettare l’obbligo.

La Cassazione, però, non ritiene valido questo ragionamento che inferisce la finalità specifica «dal mero fatto della consapevolezza dell’inadempimento, senza confrontarsi con le specificità del contesto in cui si colloca la condotta».

I giudici ritengono che, anche se si accerta che la mancata presentazione delle denunce viene fatta consapevolmente, occorre verificare che non ci siano altre circostanze che possano far escludere la finalità specifica dell’evasione contributiva.

Nel caso analizzato, la Suprema corte sostiene che i giudici di merito non hanno valutato adeguatamente il fatto che la società era sottoposta a una procedura di concordato preventivo «con conseguente immediata rilevabilità delle violazioni degli obblighi di versamento».

Inoltre avrebbero dovuto tenuta in considerazione la brevità dell’inadempimento (pari a tre mesi) e la «immediata prossimità di tale fatto alla dichiarazione di fallimento».

Peraltro, come evidenziato nel secondo motivo di ricorso in Cassazione, per gli adempimenti relativi all’elaborazione dei prospetti paga e all’invio delle comunicazione all’Inps, gli imputati avevano fatto affidamento sugli organi della procedura di concordato preventivo e i due professionisti incaricati non hanno effettuato nomine ulteriori di consulenti o autorizzato gli imputati a farlo.

Di conseguenza la sentenza di secondo grado è stata annullata e rinviata per verificare se la mancata presentazione delle denunce ha avuto la finalità di non versare in tutto o in parte i contributi obbligatori.

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