Contenzioso

La cartella non sospende la prescrizione dei crediti contributivi

di Antonello Orlando

Una volta interrotta la prescrizione dei crediti contributivi, il termine della stessa riprende a decorrere anche se vi è una causa legale che impedisce l'esecuzione del diritto e la possibilità stessa di esigere il credito. La sentenza 6499/2021 della sezione lavoro della Corte di cassazione torna sull'argomento dell'effetto prodotto dalla notifica delle cartelle esattoriali sulla prescrizione dei contributi.

Il caso preso in analisi dalla Suprema corte riguarda un debito contributivo che aveva formato una cartella esattoriale gestita dall'agente della riscossione. Il contribuente ha eccepito che il decorso del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento (notificata a novembre del 2006 con intimazione a febbraio 2011), pur avendo determinato la decadenza dell'impugnazione, non aveva prodotto effetti di ordine processuale sul debito oggetto della stessa cartella.

L'eccezione mossa dal contribuente (ma anche dallo stesso istituto titolare del credito contributivo) ha portato, nella lettura del contribuente e dei giudici dei primi due gradi di giudizio, alla inapplicabilità dell'articolo 2953 del Codice civile, norma che consente di raddoppiare il termine prescrizionale a 10 anni, ma solo nel caso in cui si perfezioni l'intervento del titolo giudiziale divenuto definitivo, vale a dire con sentenza o decreto ingiuntivo.

Tale orientamento, fatto già proprio dalla corte di Cassazione con la sentenza a sezioni unite 23397/2016, è oggetto di disamina della sentenza 6499/2021 la quale si sofferma anche sull'effetto prodotto, a norma del Dpr 602/1973, dalla notifica della cartella esattoriale sul termine prescrizionale, il quale nella ricostruzione normativa della Corte, viene interrotto, ma non sospeso durante il periodo in cui il creditore non può esercitare l'azione esecutiva (60 giorni). La ricostruzione della Cassazione passa anche attraverso alcune pronunce analoghe del 1981 e del 1992 che, nel contesto delle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore, avevano statuito come non vi fosse una automatica sospensione della prescrizione nemmeno nel periodo in cui è possibile aderire alle richieste dell'assicuratore.

La sentenza del 6499/2021 ribadisce che le cause di sospensione della prescrizione restano quelle tassativamente elencate dagli articoli 2941 e 2942 del Codice civile. Secondo questa lettura più severa i periodi di pausa (spatium deliberandi) interni al meccanismo della riscossione o delle fasi di accertamento delle prestazioni assicurazioni sociali non hanno rilievo sul decorrere dei termini prescrizionali dei contributi, a differenza invece della proposizione dell'azione giudiziaria. Nel caso specifico, la Cassazione ha quindi confermato che la cartella esattoriale ha un effetto interruttivo, ma non sospensivo della prescrizione dei crediti contributivi. La prescrizione dei contributi decorre dalla data di notifica della cartella, ma non si sospende nei sessanta giorni successivi in cui è inibita qualsiasi azione esecutiva al concessionario (nel caso di specie l'ex Equitalia).

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