Contenzioso

Irap dei professionisti: compensi prima spia

di Alessandro Borgoglio

Anche nel 2021 la Cassazione è già tornata a definire il perimetro di applicazione dell’Irap, imposta dai contorni sfumati per il mondo delle professioni. Da ultimo la Suprema Corte ha precisato come il pagamento mese per mese di compensi tra avvocati faccia scattare i presupposti per l’imposizione (Cassazione 3865/2021). Ma a “destare sospetti” può essere persino l’importo della retribuzione versata all’unico dipendente.

L’autonoma organizzazione

Le difficoltà di applicazione derivano dalla formulazione della normativa di riferimento, che individua il presupposto impositivo nell’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi (articolo 2 del Dlgs 446/1997).

Sono soggette a Irap le imprese, che hanno bisogno sempre di un’autonoma organizzazione per poter operare. Mentre per i professionisti l’applicazione è più incerta; non sempre hanno bisogno di un’autonoma organizzazione, e ciò vale tanto più in un contesto normativo che non reca una puntuale codificazione di questo concetto. Un perimetro sfumato, al punto che una complessiva riforma fiscale non dovrebbe trascurare questa imposta. A una carenza normativa così importante ha sopperito la Cassazione fissando principi cardine.

Le condizioni

Le Sezioni unite hanno stabilito, ad esempio, che il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:

sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione;

impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile;

o, in alternativa, si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi il livello di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive (sentenza 9451/2016).

Nelle ultime sentenze la Corte si è occupata per lo più di avvocati e medici, ma, di fatto, i principi sanciti dalla Cassazione, sono quasi sempre applicabili a tutto il mondo delle professioni.

I dipendenti

Il punto di partenza è l’impiego di lavoratori dipendenti: se il professionista ne ha solo uno, con mansioni meramente esecutive, come quelle di segreteria, allora non sconta l’Irap. Ma se il numero di dipendenti aumenta, o se l’unico dipendente svolge funzioni articolate e complesse, allora scatta l’autonoma organizzazione e quindi l’Irap. A tal proposito, ha destato qualche preoccupazione la Cassazione 19071/2020, con cui è stato stabilito che se i compensi corrisposti dal professionista al dipendente sono elevati si desume che non si può trattare della remunerazione di attività semplici come quelle di segreteria, ma di mansioni più complesse; allora l’Irap è dovuta.

Le collaborazioni

Molto frequente tra i professionisti è l'utilizzo di collaborazioni esterne: in questo caso, l’Irap scatta quando il professionista responsabile dell’organizzazione si avvale, pur senza un formale rapporto di associazione, della collaborazione di un altro professionista, stante il presumibile intento di giovarsi delle reciproche competenze (Cassazione 1136/2017) e anche se si tratta del coniuge (Cassazione 10998/2018). Devono essere, però, collaborazioni non occasionali (circolare 45/E/2008, paragrafo 5.4). Ecco perché di recente la Cassazione ha ricordato che se un professionista riceve da un collega le medesime prestazioni fatturate mese per mese, allora sussiste un’autonoma organizzazione e quindi l’assoggettamento a Irap (Cassazione 3865/2021).

I rapporti con l’esterno

Anche la presenza presso uno stesso indirizzo di diversi studi professionali “autonomi” può far scattare l’Irap se i professionisti si corrispondono compensi reciproci (Cassazione 27435/2020). L’imposta è dovuta anche dal professionista che eroga non occasionalmente compensi a società esterne, che svolgono attività strettamente collegata alla sua, come nel caso di una società di infortunistica stradale per un avvocato che si occupa di sinistri stradali (Cassazione 4116/2021), di un centro elaborazione dati per un commercialista (Cassazione 2091/2021) e di studi tecnici esterni per un geometra (Cassazione 10977/2019). Mentre, quando il professionista corrisponde compensi ad altri professionisti o società per attività diverse da quella esercitata, non si pone alcuna conseguenza ai fini Irap (per esempio, il commercialista per il dentista o il perito).

Il perimetro della suprema corte

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