Contenzioso

Pensione da precoce anche con licenziamento per superamento del comporto

di Antonello Orlando

Anche i lavoratori licenziati per superamento del periodo di comporto, che abbiano fruito integralmente della Naspi e trascorso almeno tre mesi in status di inoccupazione, hanno diritto ad accedere alla pensione per lavoratori precoci, se possiedono i requisiti anagrafici e contributivi. La sentenza 111 del 22 febbraio del 2021 del Tribunale di Bergamo ha dato ragione al lavoratore che si era visto rigettare la domanda di certificazione dei requisiti per il pensionamento come lavoratore precoce.

La legge di Bilancio del 2017 (la 232/2016) ha introdotto, in modo stabile, un ingresso a pensione anticipata riservato ai lavoratori che hanno maturato almeno 12 mesi di contributi da lavoro effettivo, in Italia o presso Stati convenzionati, prima del compimento di 19 anni di età. I requisiti, ulteriormente chiariti dal Dpcm 87/2017, oltre all'anno di lavoro “precoce” consistono in una anzianità contributiva, raggiunta anche attraverso il cumulo contributivo, di almeno 41 anni (congelati fino al 2026 dal decreto legge 4/2019 con finestra trimestrale) e uno dei quattro status soggettivi stabiliti dalla stessa legge di bilancio del 2017.

In particolare, gli status (quasi del tutto sovrapponibili a quelli dell'Ape sociale) che il lavoratore deve possedere insieme all'anzianità contributiva sono, in alternativa, quello di:
- care-giver;
- invalido civile almeno al 74%;
- addetto a mansioni gravose o usuranti per non meno di sei anni negli ultimi sette o sette negli ultimi dieci o metà della vita lavorativa;
- aver perso perdendo involontariamente il posto di lavoro, fruito integralmente della indennità di disoccupazione (Naspi) e trascorso ulteriori tre mesi in stato di inoccupazione.

Il ricorrente, dopo avere superato il periodo massimo di malattia previsto dal Ccnl applicato dal datore di lavoro, è stato licenziato per superamento del periodo di comporto, accedendo a Naspi da fine 2017 fino all'ottobre del 2019. Quando, a inizio 2020, ha inviato la domanda di certificazione dei requisiti a Inps (avendo maturato i 41 anni di contributi di cui almeno uno prima dei 19 anni di età) si è visto rigettare la domanda. La motivazione riportata dalla sede Inps si radica in una interpretazione forse non correttamente letterale dell'articolo 1, comma 199, lettera A della legge 232/2016, secondo cui il licenziamento per periodo di comporto non sarebbe rientrato nelle fattispecie previste dalla stessa norma.

La Corte di Bergamo ha dato ragione al lavoratore, ribadendo che anche il superamento del periodo di comporto è un tipo di licenziamento, utile dunque al requisito soggettivo per la pensione dei lavoratori precoci. Nelle motivazioni, il Tribunale ha rilevato il probabile qui pro quo rispetto alla menzione fatta, dalla stessa norma, della procedura in ispettorato del lavoro secondo l'articolo 7 della legge 604/1966, effettivamente non prevista per questo tipo di licenziamento, ma non necessaria per accedere a tale forma di pensione anticipata.

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