Contenzioso

Cooperative, ammissibile il lavoro autonomo occasionale dei soci

di Valeria Zeppilli

La stipulazione di contratti di lavoro autonomo occasionale con i propri soci lavoratori permette alle cooperative di sottrarsi a ogni obbligazione contributiva; dall'altro lato, però, tale opzione potrebbe sembrare priva di qualsivoglia tutela previdenziale per il socio lavoratore interessato. Vi è quindi da chiedersi: si tratta di una strada percorribile? A rispondere, affermativamente, è la Corte di cassazione (sezione lavoro, 7 aprile 2021, n. 9311).
A detta dei giudici di legittimità, ciò che conta è il raggiungimento dello scopo sociale: il socio lavoratore deve contribuire a tale fine e, nel farlo, può instaurare con la cooperativa un rapporto di diversa natura, sia essa subordinata, autonoma o qualsiasi altra. Anche i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale sono quindi ammissibili, purché contribuiscano al raggiungimento degli scopi sociali.
Per quanto riguarda la protezione assicurativa, la Corte di cassazione ha sottolineato che questa accompagna lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa. Per i soci di cooperativa lavoratori autonomi, in particolare, è previsto l'obbligo di assicurazione nelle forme contemplate per la gestione separata presso l'Inps, senza che sia possibile lasciarli privi di tutela solo per l'assenza di subordinazione in termini giuridici.
Così, è possibile dedurre una prestazione lavorativa strutturalmente analoga a quella del lavoro occasionale nell'ambito del rapporto di lavoro cooperativo, purché, però, vengano rispettati i limiti fissati dalla legge per tale tipologia di lavoro e, soprattutto, sia accertata la sussistenza delle condizioni temporali ed economiche e del modo concreto di svolgersi del predetto rapporto «anche in funzione del perseguimento dello scopo sociale della cooperativa nell'esiguo spazio temporale annuale imposto dalla legislazione sul lavoro occasionale».
Inoltre, non bisogna dimenticare che anche per i soci lavoratori i quali prestano lavoro occasionale è possibile instaurare dei rapporti di lavoro subordinato che durano una sola giornata o anche una sola parte di essa e che si contraddistinguono per le caratteristiche intrinseche di etero-organizzazione della prestazione, della messa a disposizione delle proprie energie a favore di altri, del lavoro concretamente affidato, a prescindere dalla durata nel tempo. In sostanza, l'esistenza di rapporti di lavoro anche occasionali non esclude, di per sé, la subordinazione.
A tale ultimo proposito, e fermo restando quanto detto sopra, la Corte di cassazione ha quindi ritenuto che non sia possibile "sollevare" una società cooperativa dall'obbligazione contributiva esclusivamente per il carattere occasionale dei rapporti di lavoro intercorsi con i propri soci lavoratori, come nel caso di specie fatto dal giudice del merito (che, quindi, dovrà pronunciarsi di nuovo sulla questione sottoposta al suo vaglio).

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