Contenzioso

Vietato legare il rapporto di collaborazione all'accettazione di un contratto collettivo

di Giampiero Falasca

Una società che consegna cibo tramite piattaforma digitale non può condizionare la prosecuzione del contratto di collaborazione all'accettazione, da parte del ciclofattorino, di un accordo sindacale sottoscritto da associazioni cui lo stesso non aderisce (in questo caso, l'accordo collettivo siglato nel mese di settembre del 2020 da Assodelivery e Ugl per i rider lavoratori autonomi).

La controversia decisa dal Tribunale di Palermo (ordinanza del 12 aprile) nasce dal ricorso presentato da alcune organizzazioni sindacali (Filcams, Nidil e Filt) aderenti a Cgil mediante il quale è stata denunciata (utilizzando la procedura prevista dal Dlgs 216/2003) la condotta discriminatoria tenuta da una società nei confronti di un rider, titolare di più contratti di collaborazione di durata annuale, in ragione della sua affiliazione e militanza sindacale. In particolare, secondo le organizzazioni ricorrenti il rider sarebbe stato discriminato per due motivi: la società aveva rifiutato di assegnargli le sessioni di lavoro prenotate, e poi, alla scadenza del rapporto, aveva rifiutato il rinnovo del contratto in ragione della sua affiliazione sindacale.

La società si è difesa negando di aver discriminato il collaboratore: la mancata assegnazione degli incarichi sarebbe stata conseguenza dell'inadempimento del ricorrente, che si era rifiutato di effettuare le consegne direttamente al piano del cliente; per quanto riguarda il mancato rinnovo del contratto, l'azienda ha sostenuto che la mancata sottoscrizione dell'atto sarebbe dipesa da una scelta esclusiva del ricorrente, che non lo aveva siglato non condividendone la disciplina.

Il Tribunale ha osservato, innanzitutto, che rientra nella nozione di discriminazione vietata per le «convinzioni personali» anche quella legata all'affiliazione sindacale, che rientra tra le condotte tutelabili con la procedura speciale, e quindi è attivabile la procedura speciale prevista dal Dlgs 216/2003.

Rispetto al primo argomento, l'ordinanza ha ritenuto lecita la condotta della società, rilevando che la pretesa di non consegnare il cibo ai piani configurasse un inadempimento del lavoratore che ha reso legittima l'esclusione operata dal datore di lavoro.Quanto al mancato rinnovo del contratto, il Tribunale osserva che l'azienda avrebbe potuto decidere di non proseguire il rapporto precedente solo nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, non potendo fare leva sulla clausola che fissava una scadenza annuale dell'intesa (per contrasto con il Dlgs 81/2015).

Tali principi, secondo l'ordinanza, non sarebbero stati rispettati, in quanto la mancata prosecuzione del rapporto con il ricorrente si sarebbe concretizzata in una palese discriminazione per motivi sindacali, legata al rifiuto del lavoratore di sottoscrivere un contratto regolamentato da una disciplina concordata con una associazione sindacale diversa da quella di appartenenza (l'accordo siglato da Assodelivery e Ugl).

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