Contenzioso

Licenziamento collettivo: per la Cassazione valutazione elastica dei carichi di famiglia

di Marco Tesoro

Il criterio di scelta dei carichi di famiglia va interpretato in via elastica – e onera il datore a valutare tutte le situazioni di fatto rilevanti – in quanto la ratio è di avere riguardo alla situazione economica effettiva dei singoli lavoratori in esubero, al fine di individuare quelli meno deboli socialmente. Questi, in sintesi, i principi espressi dalla Corte di cassazione con la sentenza 10996 del 26 aprile 2021.

Il caso ha ad oggetto il licenziamento intimato a un dipendente – all'esito di una procedura di licenziamento collettivo conclusa senza accordo sindacale – separato consensualmente e tenuto a corrispondere un assegno mensile per il mantenimento della figlia minore.La Corte d'appello, confermando la pronuncia del Tribunale, statuiva l'illegittimità del licenziamento per violazione dei criteri di scelta, in quanto la società aveva basato il calcolo del punteggio dei carichi di famiglia esclusivamente sulla scorta della documentazione fiscale fornita dal dipendente, dalla quale non si evinceva la sussistenza di carichi familiari.

Secondo la Corte distrettuale, la ratio sottesa a detto criterio selettivo, volta a tutelare i lavoratori maggiormente gravati a causa dell'obbligo di mantenimento di un familiare, obbliga il datore a valutare tutte le situazioni di fatto rilevanti al fine di predisporre una corretta graduatoria conforme ai dettami normativi, non limitandosi a identificare il criterio in base a una nozione meramente fiscale.

La società ricorreva in Cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell'articolo 5 della legge 223/1991 e accreditando una nozione restrittiva di carichi familiari al fine di poter applicare un criterio razionale e oggettivo, basato sulla documentazione fiscale disponibile.

La Corte di cassazione, dando continuità alla giurisprudenza più recente sul tema, ha ritenuto infondate le pretese datoriali, confermando l'interpretazione fornita dai giudici di merito. Secondo i giudici «dalla necessità di tutelare maggiormente i lavoratori più onerati, deriva che il riferimento ai "carichi di famiglia" debba essere individuato in relazione al fabbisogno economico determinato dalla situazione familiare e, quindi, dalle persone effettivamente a carico e non da quelle risultanti in relazione ad altri parametri che potrebbero rivelarsi non esaustivi». Invero, un accertamento di questo tipo è possibile «soltanto mediante lo scrutinio, da parte datoriale, di tutti gli elementi che possano concorrere a definire in senso sostanziale, gli oneri economici derivanti dal mantenimento di un familiare e gravanti sul singolo lavoratore».

Sotto diverso profilo, la società lamentava l'impossibilità di condurre verifiche sulle circostanze attinenti alle condizioni personali del lavoratore in ossequio all'articolo 8 dello statuto dei lavoratori, posto che nel caso di specie la separazione coniugale non è neppure assistita dal regime di pubblicità legale. Sul punto la Corte si è limitata a rilevare come i giudici di merito abbiano accertato la situazione familiare del lavoratore in base alle risultanze probatorie acquisite in giudizio, oggetto di piena valutazione da parte del giudice del gravame, che non determina alcuna problematica attinente alla interpretazione normativa o di sussunzione della fattispecie nella normativa di riferimento.

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