Contenzioso

La sanzione amministrativa per infortunio non esclude la condanna penale

di Luigi Caiazza

Nell'ipotesi di grave infortunio sul lavoro, le contravvenzioni previste dal decreto legislativo 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) costituiscono reati di mera condotta, mentre il fatto considerato dall'articolo 451 del Codice penale (omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro) comprende anche l'evento, fino al pericolo di disastro o infortunio, che lo distingue dalle mere omissioni, dalle quali lo stesso pericolo deriva.

Su tale principio si fonda la sentenza 21522/2021 della Corte di cassazione, che ha respinto il ricorso avverso le sentenze di condanna in primo e secondo grado, a seguito di un grave infortunio sul lavoro, a carico dei componenti del consiglio di amministrazione di una società a responsabilità limitata.

Uno dei motivi di ricorso ha invocato la sussistenza del concorso tra reato previsto dall'articolo 451 del Codice penale e le contravvenzioni previste dagli articoli 290 e 46, comma 2 del Dlgs 81/2008, già definite in via amministrativa, con conseguente contrasto con il divieto di bis in idem, essendo il disvalore dei fatti omogeneo. La Corte non è dello stesso avviso e, enunciando il principio riportato in premessa e rifacendosi anche alle varie sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte costituzionale, ha ritenuto che la mera sottoposizione di un imputato a un processo penale per il medesimo fatto per il quale egli sia già stato definitivamente sanzionato in via amministrativa non integra sempre e necessariamente una violazione del ne bis in idem.

Nel respingere l'altro motivo di ricorso, formulato da un consigliere con esclusivo incarico amministrativo e contabile, la Corte non ha condiviso i motivi di difesa del ricorrente, fondato sul “principio di effettività” secondo la definizione di datore di lavoro data dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del testo unico, ritenendo, invece, che l'individuazione della figura su cui gravano gli obblighi del datore di lavoro di una società di capitali deve tenere in considerazione la complessità dell'organizzazione della stessa.

In pratica, nelle realtà più articolate e in aziende di rilevanti dimensioni, l'individuazione della figura del datore di lavoro può non coincidere con la mera formale carica di consigliere, laddove all'interno dell'organo deliberativo siano individuati soggetti cui vengano specificamente assegnati gli obblighi prevenzionistici. Negli altri casi, come quello in esame, tali obblighi gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo regolare delega.

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