Contenzioso

Niente mascherina, niente retribuzione

di Giuseppe Bulgarini d'Elci

L'utilizzo della mascherina nei luoghi di lavoro costituisce una misura di sicurezza e di igiene imposta dalla diffusione della pandemia. Ne consegue che l'inottemperanza del lavoratore alla disposizione datoriale di indossare la mascherina nel corso di una riunione costituisce inadempimento sanzionabile con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.

Il Tribunale di Venezia si è espresso in questi termini con una sentenza del 4 giugno 2021 di cui non risultano precedenti, rimarcando che il datore di lavoro, quale garante dell'obbligo di tutela della salute dei dipendenti nei luoghi di lavoro, è tenuto ad adottare tutte le misure dirette a prevenire il diffondersi dell'epidemia da coronavirus. Il giudice evidenza che, con il protocollo condiviso Governo/parti sociali del 24 aprile 2020 tra le misure espressamente previste per contrastare la diffusione del Covid-19 era ricompresa la fornitura di mascherine ai lavoratori, con l'obbligo di indossarle ove non potesse essere assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro.

Peraltro, il decreto legge Cura Italia ha equiparato l'infezione da Covid-19 in occasione di lavoro a un infortunio, così confermandosi, ad avviso del giudice veneziano, la natura spiccatamente antinfortunistica di tutte le misure, inclusa la mascherina, introdotte durante l'emergenza pandemica per evitare la diffusione del contagio nei luoghi di lavoro. In questo contesto, non è giustificabile la pretesa del dipendente di non indossare la mascherina sul luogo di lavoro, in quanto non si tratta di una misura irragionevole, né eccessivamente gravosa. Di fronte alla «situazione tragica» cui l'epidemia da Covid-19 ha costretto «il Paese e il mondo intero», l'imposizione della mascherina nei luoghi di lavoro deve prevalere rispetto ad esigenze riconducibili alla libertà individuale.

Nel caso esaminato dal Tribunale di Venezia era stata l'impresa a promuovere la causa, chiedendo al giudice di accertare il comportamento inadempiente del lavoratore per avere rifiutato l'uso della mascherina in una riunione aziendale e avere, quindi, affisso sulla bacheca aziendale un comunicato in cui, con toni accesi, censurava l'utilizzo obbligatorio della mascherina in alcune aree dello stabilimento. Il giudice ha riconosciuto pienamente la legittimità dell'azione disciplinare attivata dal datore di lavoro e sfociata nella sospensione di tre giorni dal lavoro e dalla retribuzione.

Il contesto normativo è parzialmente cambiato, nel frattempo, perché con il protocollo del 6 aprile 2021 l'utilizzo della mascherina sui luoghi di lavoro è divenuto obbligatorio a prescindere dalla distanza interpersonale di un metro. La sentenza è, tuttavia, molto attuale, perché riconosce il carattere spiccatamente antinfortunistico alle misure che il datore di lavoro introduce in azienda, con l'obbligo di farle rispettare per circoscrivere il contagio da Covid-19. Se rapportiamo la vicenda alla situazione vaccinale, lo stesso divieto di lavoro in presenza nei confronti dei lavoratori no vax appare misura pienamente coerente con gli obblighi antinfortunistici che incombono sul datore di lavoro.

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